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4F_23/2025 KI-generiert

Dismissal and strike-off of request for suspension and deadline extension for revision under the Swiss Supreme Court Act

Geschäftsnummer 4F_23/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court ordered the strike-off of the revision and suspension request proceedings from the docket after the statutory deadline for filing the revision application expired, imposing judicial costs on the unsuccessful applicant. The dispute arose from a prior summary eviction order upheld by cantonal courts and declared inadmissible by the Supreme Court, after which the applicant requested a stay and a deadline extension under the Swiss Supreme Court Act due to the sole administrator's hospitalization. The decisive legal basis rests on the strict statutory nature of review deadlines under Article 124 paragraph 1 in conjunction with the docket strike-off provision of Article 32 paragraph 2 of the Swiss Supreme Court Act.

Legislator-Regeste

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Art. 108 LTF, Art. 124 cpv. 1 LTF, Art. 32 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Dismissal and strike-off of request for suspension and deadline extension for revision under the Swiss Supreme Court Act: The dispute arose from a prior summary eviction order upheld by cantonal courts and declared inadmissible by the Supreme Court, after which the applicant requested a stay and a deadline extension under the Swiss Supreme Court Act due to the sole administrator's hospitalization. The decisive legal basis rests on the strict statutory nature of review deadlines under Article 124 paragraph 1 in conjunction with the docket strike-off provision of Article 32 paragraph 2 of the Swiss Supreme Court Act.

Schlagwörter

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Sistierung des Verfahrens gesetzliche Fristen Revisionsgesuch Räumungsbefehl Streik Unterbrechung der Verjährung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4F_23/2025

Decreto del 20 novembre 2025

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hurni, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

istante,

contro

B.________ SA,

controparte,

II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto

espulsione,

domanda di sospendere la sentenza 4D_99/2025 emanata il 12 giugno 2025 dal Tribunale federale svizzero.

Considerando:

che, con sentenza 12 giugno 2025 emanata nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla A.________ SA contro il giudizio 8 aprile 2025 con cui la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello presentato dalla A.________ SA contro la decisione dell'11 novembre 2024 con cui il Pretore del distretto di Lugano aveva accolto la domanda di espulsione presentata da B.________ SA;

che con atto del 28 giugno 2025 la A.________ SA ha comunicato al Tribunale federale la sua intenzione di presentare una domanda di revisione e chiesto "di sospendere la sentenza del 12 giugno 2025" e di prolungare i termini per la presentazione della domanda di revisione siccome il suo amministratore unico è ricoverato in ospedale e inabile al lavoro;

che è pertanto stato aperto l'incarto della causa 4F_23/2025;

che con decreto del 9 luglio 2025 il Presidente della I Corte di diritto civile ha dichiarato inammissibile sia la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo sia quella di proroga del termine per inoltrare un'istanza di revisione;

che come indicato nel predetto decreto il termine per proporre una domanda di revisione è un termine fissato dalla legge e come tale è improrogabile;

che il termine più lungo previsto dall'art. 124 cpv. 1 LTF per il deposito di una domanda di revisione è di 90 giorni;

che fino in data odierna l'annunciata istanza di revisione non è pervenuta al Tribunale federale e che non è più possibile introdurla tempestivamente, ragione per cui la causa 4F_23/2025 va ritenuta evasa e stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente decreta:

1. La causa 4F_23/2025 è stralciata dai ruoli a seguito della sua evasione.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.

3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 novembre 2025

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Hurni

Il Cancelliere: Piatti