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4A_613/2025 KI-generiert

Inadmissibility of civil appeal against incidental cash security order for failing to substantiate irreparable prejudice

Geschäftsnummer 4A_613/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed as manifestly inadmissible the appellant's civil appeal against an incidental cantonal court order requiring the posting of security for legal costs in cash. The underlying dispute arose from an appeal against a multi-million euro payment judgment, during which the cantonal appellate court ordered the appellant to deposit a security of 21,000 Swiss Francs. Challenging the exclusive cash requirement in favor of alternative bank or insurance guarantees under Article 100 of the Swiss Civil Procedure Code, the appellant failed to establish the admissibility requirements for an incidental decision under Article 93 paragraph 1 letter a of the Federal Supreme Court Act. Specifically, the court held that the appellant did not sufficiently substantiate or demonstrate an irreparable legal prejudice, such as a definitive denial of access to justice due to actual financial inability to provide the required cash security.

Legislator-Regeste

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Art. 100 CPC, Art. 93 cpv. 1 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Inadmissibility of civil appeal against incidental cash security order for failing to substantiate irreparable prejudice: Con ricorso in materia civile del 1° dicembre 2025A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma della predetta decisione nel senso che invece dell'esclusivo versamento della cauzione in contanti è ammessa un'idonea garanzia assicurativa o bancaria nel senso dell'art. 100 CPC.

Schlagwörter

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Zivilurteil Zahlungsauftrag Sicherheitsleistung Inzidenzverfahren Relative Ausnahmen Rechtliche Aspekte

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_613/2025

Sentenza dell'8 gennaio 2026

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hurni, Presidente,

Cancelliere G. Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Gianluca Dosi,

ricorrente,

contro

B.________ SA,

patrocinata dagli avv.ti Stefano Fornara e Alfio Decristophoris,

opponente.

Oggetto

cauzione per ripetibili,

ricorso contro la decisione emanata il 27 ottobre 2025 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2025.43).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con appello 7 maggio 2025A.________è insorto alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino contro la sentenza 26 marzo 2025 con cui il Pretore del distretto di Lugano lo ha condannato a pagare alla B.________ SAeuro 2'044'951.05. Con decisione 27 ottobre 2025 la Corte cantonale ha, in parziale accoglimento dell'istanza dell'appellata, ordinato all'appellante di prestare una cauzione di fr. 21'000.-- a titolo di garanzia per eventuali ripetibili mediante il versamento di tale importo sul conto postale del tribunale.

2. Con ricorso in materia civile del 1° dicembre 2025A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma della predetta decisione nel senso che invece dell'esclusivo versamento della cauzione in contanti è ammessa un'idonea garanzia assicurativa o bancaria nel senso dell'art. 100 CPC.

Il Presidente della Corte adita ha respinto inaudita parte la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso con decreto 3 dicembre 2025.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

3. La decisione con cui una parte viene astretta al pagamento di una cauzione per spese ripetibili non è finale, ma costituisce una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF, unicamente suscettiva di un ricorso in materia civile se può causare un danno irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), e cioè un pregiudizio che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente. La facoltà di impugnare per ragioni di economia processuale una decisione incidentale costituisce un'eccezione al principio secondo cui il Tribunale federale si occupa di una causa una sola volta. Spetta quindi al ricorrente dimostrare che sono dati i presupposti che gli permettono di eccezionalmente attaccare una tale decisione, nella misura in cui l'esistenza di tali condizioni non salti agli occhi (DTF 150 III 248 consid. 1.2). La parte, che impugna la decisione con cui viene obbligata a prestare una cauzione per spese ripetibili prevista dalla legge, deve sostanziare, nel quadro dell'esposizione delle condizioni di ammissibilità dell'impugnativa, di effettivamente rischiare di non poter accedere al tribunale perché non è finanziariamente in grado di fornire la garanzia richiesta (DTF 150 III 248 consid. 1.3, con rinvii).

In concreto i predetti presupposti non sono soddisfatti. Infatti, quando tratta la ricevibilità del ricorso, il ricorrente si limita a sostenere che la decisione incidentale è " idonea a causare un pregiudizio irreparabile in quanto lesiva in modo definitivo il diritto di accesso alla giustizia ". Non lo soccorre nemmeno la generica affermazione, contenuta nella rimanente motivazione del gravame, di trovarsi in difficoltà di liquidità transitorie perché "partecipazioni e immobili non sono prontamente smobilizzabili ".

4. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e come tale va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 gennaio 2026

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Hurni

Il Cancelliere: G. Piatti