Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_746/2025 KI-generiert

Dismissal of political rights appeal regarding voting envelope secrecy due to failure to meet statutory deadlines

Geschäftsnummer 1C_746/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court dismissed the public law appeal as manifestly inadmissible, thereby upholding the contested cantonal government decision which had refused to enter into a political rights challenge concerning alleged violations of the voting secrecy via perforated envelopes. The dispute arose from a late administrative submission filed years after the initial grievance, challenging the use of certain voting envelopes. The decisive legal basis comprises the statutory time limits for lodging appeals under the Federal Act on Political Rights (art. 77 cpv. 1 and 2 LDP) and the strict five-day deadline for filing appeals with the Federal Tribunal against cantonal decisions on federal votes pursuant to the Federal Supreme Court Act (art. 100 cpv. 3 lett. b LTF in conjunction with art. 88 cpv. 1 lett. b LTF), leading to a summary dismissal under art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

Legislator-Regeste

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Art. 5 cpv. 7 LDP, Art. 88 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 100 cpv. 3 lett. b LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Dismissal of political rights appeal regarding voting envelope secrecy due to failure to meet statutory deadlines: The dispute arose from a late administrative submission filed years after the initial grievance, challenging the use of certain voting envelopes. The decisive legal basis comprises the statutory time limits for lodging appeals under the Federal Act on Political Rights (art. 77 cpv. 1 and 2 LDP) and the strict five-day deadline for filing appeals with the Federal Tribunal against cantonal decisions on federal votes pursuant to the Federal Supreme Court Act (art. 100 cpv. 3 lett. b LTF in conjunction with art. 88 cpv. 1 lett. b LTF), leading to a summary dismissal under art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

Schlagwörter

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Stimmrechtsbeschwerde gesetzliche Fristen verspätete Eingabe administrative Entlassung Stimmgeheimnis Verwendungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_746/2025

Sentenza del 19 dicembre 2025

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Haag, Presidente,

Cancelliere M. Piatti.

Partecipanti al procedimento

Giammario Trippolini,

ricorrente,

contro

Governo del Cantone dei Grigioni,

casa Grigia, Reichsgasse 35, 7001 Coira.

Oggetto

Diritti politici,

ricorso contro la decisione emanata l'8 aprile 2025

dal Governo del Cantone dei Grigioni

(protocollo n. 256/2025).

Considerando:

che, per quanto qui di rilievo, il 14 gennaio 2020 Giammario Trippolini si è rivolto all'allora Presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga sostenendo che nel suo Comune grigionese verrebbero utilizzate delle buste di voto perforate che, a suo dire, renderebbero possibile una violazione del segreto di voto, consentendo di conoscere il contenuto delle schede poste al loro interno;

che il 28 gennaio 2020, non essendo chiaro se l'interessato intendesse adire formalmente le vie legali e presentare un ricorso contro una votazione specifica, la Cancelleria federale lo ha informato che, qualora avesse inteso procedere in tal senso, avrebbe potuto rivolgersi al Governo cantonale depositando un ricorso per raccomandata entro tre giorni dalla scoperta del motivo d'impugnazione (cfr. art. 77 cpv. 1 e 2 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 [LDP; RS 161.1]);

che, con lettera del 18 novembre 2024, l'interessato si è successivamente rivolto all'allora Presidente del Governo del Cantone dei Grigioni, reiterando in modo generico e sulla base dei medesimi argomenti, la censura di una violazione del segreto di voto ai sensi dell'art. 5 cpv. 7 LDP;

che con decisione n. 256/2025 dell'8 aprile 2025, comunicata il giorno successivo, il Governo cantonale non è entrato nel merito del ricorso, rilevando in particolare che l'interessato aveva già fatto valere nel 2020, dinanzi alla Cancelleria federale, una pretesa violazione del segreto di voto, sicché al momento del deposito del suo scritto del 18 novembre 2024 il termine di tre giorni dalla scoperta del motivo d'impugnazione risultava ampiamente scaduto;

che, in data 8 dicembre 2025, Giammario Trippolini ha presentato un ricorso al Tribunale federale contro la decisione succitata - unica allegata al gravame - chiedendo in particolare l'adozione di "punizioni e rogatorie esemplari per Amministratori Cantonali, Cancelleria Cantonale e Federale", l'obbligo per tali autorità di "mandare buste per le schedine di voto intere, senza buchi e senza possibilità di inganno" e, infine, la limitazione delle votazioni a due giorni all'anno;

che non sono state chieste osservazioni al ricorso;

che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1);

che il termine per ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali (art. 88 cpv. 1 lett. b LTF) - ambito sul quale si concentrano le motivazioni della decisione governativa impugnata nonché il gravame dell'interessato - è di cinque giorni (art. 100 cpv. 3 lett. b LTF);

che, pertanto, il ricorso presentato al Tribunale federale l'8 dicembre 2025 contro la decisione governativa dell'8 aprile 2025, comunicata all'interessato il giorno seguente, è ampiamente tardivo;

che il gravame, manifestamente inammissibile, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che, in queste specifiche circostanze, si può rinunciare a prelevare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente e al Governo del Cantone dei Grigioni.

Losanna, 19 dicembre 2025

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Haag

Il Cancelliere: M. Piatti