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Ordinanza — n. 25723/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances in fraud bankruptcy case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25723/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Vincenzo Fontana's appeal inadmissible against the Rome Court of Appeal's decision. Fontana argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, claiming a violation of law and defective reasoning. The court rejected this, stating that the territorial judge adequately explained why such circumstances were not recognized by referencing decisive elements, which satisfies the requirement for proper motivation.

Regesto Legislator

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Art. 220 c.p.; Art. 16 n. 3 I. fall.: The court's failure to recognize generic mitigating circumstances is not a violation of law if the judge provides reasoned explanations based on decisive elements, as all other arguments are deemed unconvincing or superseded.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances fraudulent bankruptcy defective reasoning violation of law Cassation appeal judicial motivation bankruptcy fraud spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 220 c.p.
- che Vincenzo Fontana ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 220, in relazione al disposto di cui all'art.
Art. 16 n. 3 I. fall.
220, in relazione al disposto di cui all'art. 16 n.
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Testo completo

posto da: FONTANA VINCENZO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 12/02/1969 avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Vincenzo Fontana ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 220, in relazione al disposto di cui all'art. 16 n. 3, I. fall., così riqualificata l'originaria imputazione a titolo di bancarotta fraudolenta documentale; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale (pag. 5 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento, essendo sufficiente, sotto tale profilo, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P