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Ordinanza — n. 25720/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25720/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25720/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: OMEROVIC SILVIO nato a PORTOMAGGIORE il 20/07/1994 avverso la sentenza del 14/01/2026 del GIUDICE DI PACE di FERRARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e PA - che Silvio Omerovic ricorre avverso la sentenza con la quale il tritrunate7di Brgain), confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza di una condotta qualificabile come minacciosa - è manifestamente infondato in quanto, nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta (peraltro anche implicita:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25720/2026 — snpen · Corte di Cassazione: posto da: OMEROVIC SILVIO nato a PORTOMAGGIORE il 20/07/1994 avverso la sentenza del 14/01/2026 del GIUDICE DI PACE di FERRARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e PA - che Silvio Omerovic ricorre avverso la sentenza con la quale il tritrunate7di Brgain), confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza di una condotta qualificabile come minacciosa - è manifestamente infondato in quanto, nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta (peraltro anche implicita:

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale azione legale a scopo intimidatorio violenza o minaccia contro le autorità pubblica intimidazione timore fondato di persecuzione pericolo di traffico di stupefacenti
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Testo completo

posto da: OMEROVIC SILVIO nato a PORTOMAGGIORE il 20/07/1994 avverso la sentenza del 14/01/2026 del GIUDICE DI PACE di FERRARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

PA - che Silvio Omerovic ricorre avverso la sentenza con la quale il tritrunate7di Brgain), confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza di una condotta qualificabile come minacciosa - è manifestamente infondato in quanto, nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta (peraltro anche implicita:

Sez. 6, n. 44720 del 08/10/2013, S., Rv. 257265) ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678), circostanze delle quali il Giudice ha dato atto, evidenziando il contesto nel quale la condotta è maturata (pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQM P.Q.M