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Ordinanza — n. 25715/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals against conviction for theft and fraud, citing lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25715/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals filed by Antonio Lovergine and Massimo Grillo inadmissible. The appellants argued regarding the suitability of their conduct, subjective elements, and evidence reliability, but the court found these points to be mere repetitions of arguments already rejected by the lower courts. Consequently, the court ruled that the appeals lacked decisive new grounds and upheld the original convictions for theft and fraud.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must present decisive new arguments; mere repetition of lower court arguments or different interpretations of existing evidence renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of decisive grounds theft conviction fraud conviction motivi di revisione impugnabilità della decisione di rinvio riesame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 612 cod. pen.
pen.; - che il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Antonio Lovergine - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'idoneità della condotta assunta, alla sussistenza dell'elemento soggettivo e all'invocata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 612 cod.
Art. 56 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 611 cod. pen.
art. 612 cod. pen
pen.; - che il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Antonio Lovergine - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'idoneità della condotta assunta, alla sussistenza dell'elemento soggettivo e all'invocata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 612 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

posti da: LOVERGINE ANTONIO nato a ANDRIA il 12/04/1974 GRILLO MASSIMO nato a ANDRIA il 28/02/1973 avverso la sentenza del 23/01/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Antonio Lovergine e Massimo Grillo ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 56, 110 e 611 cod. pen.; - che il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Antonio Lovergine - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'idoneità della condotta assunta, alla sussistenza dell'elemento soggettivo e all'invocata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 612 cod. pen. - sono indeducibili, in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), con i quali la difesa non si confronta, limitandosi a prospettare una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova, senza considerare che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Grillo - che lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione di attendibilità dei testi - è indeducibile in quanto si risolve in una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova, senza considerare che a questa Corte non è consentito non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Grillo - che deduce vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di ricognizione personale - è, anch'esso, indeducibile in quanto privo della necessaria indicazione di decisività del mezzo di prova invocato, laddove il Tribunale ha ampiamente argomentato in ordine all'individuazione dell'imputato quale autore dei fatti in contestazione (pag. 5 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva - è manifestamente infondato, avendo dato atto la Corte (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i precedenti reatie quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato, alla luce di un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede ove, come in questa caso, assistito da una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i dati richiamati - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQM P.Q.M