Cassation court dismisses appeal regarding late victim consent for crimes now prosecutable by complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Descisciolo's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. Descisciolo argued that the victim's late consent rendered the prosecution procedurally invalid under the new Cartabia reform. The court rejected this, ruling that late consent functions as a valid complaint and does not cure procedural defects occurring before the reform's enactment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: Late expression of punitive will by the offended party regarding crimes originally prosecuted ex officio but now subject to complaint constitutes a valid complaint, rendering tardiness irrelevant as the procedural requirement was not in force at the time of the irregularity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: DESCISCIOLO LUIGI nato a BARLETTA il 09/05/1975 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Luigi Descisciolo ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta procedibilità - è manifestamente infondato in quanto la volontà punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa in relazione a reati - originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), equivale a presentazione della querela, .non rilevando la sua tardività, in quanto trattasi di irregolarità afferente a un momento procedimentale anteriore, in cui essa non era richiesta a fini di procedibilità (Sez. 2, n. 50672 del 10/11/2023, Ongaro, Rv. 285691); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M