Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction regarding surveillance systems and fuel tank damage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that active surveillance prevented the theft and that the fuel tank damage was minor, but the court found the surveillance merely aided recovery and the structural damage constituted violence on things. Consequently, the conviction for aggravated theft under Article 625 of the Penal Code was maintained.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.; Art. 624 cod. pen.: Theft is consummated when the object is removed regardless of surveillance, and violence on things exists whenever physical energy causes damage requiring restoration, even without total loss of functionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BUONINCONTRI ANGELO nato a NAPOLI il 07/03/1982 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;•
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Angelo Buonincontri ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta qualificazione dei fatti in termini di furto consumato in ragione della continua sorveglianza alla quale era sottoposta la res sottratta - è manifestamente infondato in quanto, per come chiaramente evidenziato dalla Corte territoriale (pag. 7 della sentenza impugnata), il sistema di sorveglianza e di antifurto attivo sui luoghi di consumazione del furto non era tale da impedire la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento della res, ma aveva la diversa funzione di agevolarne il recupero (Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Tiritello, Rv. 259536); che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza dell'aggravante della violenza delle cose, in ragione dell'irrilevanza della componente strutturale del tappo del serbatoio (dal quale è stato sottratto il carburante) - è, anch'esso, manifestamente infondato in quanto la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974) e sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche qualora la cosa sia semplicemente danneggiata ancorché non privata della sua funzionalità (Sez. 5, n. 22568 del 08/03/2012, Maggio, Rv. 252966); - che il. terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità - è manifestamente infondato in quanto ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità occorre considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa e la Corte territoriale ha dato conso, con motivazione esente da vizi logici o giuridici (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), delle ragioni fondanti la ritenuta esclusione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.MDEPOSITATA IN CAMert 9IA 09 LUG 2026 L'ASSISTENT ITTZIARIO Dou.ssa Ka le,nente