Criminal appeal dismissed for tardiness; court rejects procedural argument regarding statutory reference and holiday suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the expiration of the statutory time limit for filing. The appellant argued that the cited legal provision was incorrect and that the holiday suspension should have extended the deadline, but the court found these claims irrelevant. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161 c.p.p.; Art. 162 c.p.p.: An appeal declared inadmissible for tardiness remains so even if the appellant argues an error in the cited norm or the inapplicability of the holiday suspension, as the expiration of the time limit is a matter of public order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BORRELLI PASQUALE LEONARDO nato a NAPOLI il 29/06/1968 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Pasquale Leonardo Borrelli ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Noia, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta da reato societario; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al riferimento normativo indicato nella sentenza impugnata con riferimento al calcolo del termine d'impugnazione - è indeducibile essendo la circostanza dedotta (un asserito vizio nell'indicazione della norma di riferimento, peraltro insussistente, non applicandosi la sospensione feriale, della quale si invoca il riferimento, al termine per il deposito della motivazione:
Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586) dato del tutto irrilevante a fronte della non contestata tardività dell'impugnazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M