Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25683/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because defense lawyer was not registered on the special Cassationists' roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25683/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer was not enrolled in the special register of Cassationists. Although the first-instance court imposed only a 1,000 euro fine making the judgment technically unappealable, the appellant attempted to convert the appeal into a cassation request. The court rejected this conversion and ordered the appellant to pay 3,000 euros in procedural costs, noting no fault was found in the inadmissibility determination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a first-instance judgment imposing a fine under 1,000 euros is inadmissible unless converted to a cassation request, which requires the defense lawyer to be registered on the special roll of Cassationists.

Parole chiave

Generato dall'IA
special Cassationists roll inadmissible appeal procedural costs defense lawyer registration fine under 1000 euros pagamento dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Tommaso Scutari del foro di Como, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Tommaso Scutari del foro di Como, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: BELLATI ROBERTO MATTIA nato a GRAVEDONA ED UNITI il 09/10/1985 avverso la sentenza del 24/01/2025 del TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione con ordinanza della Corte di appello di Milano in data 2 aprile 2026, posto che la sentenza di primo grado ha inflitto la pena di 1.000 euro di ammenda, e quindi detta sentenza è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. -, proposta nell'interesse di Bellati per il ministero del difensore di fiducia, avv.

Tommaso Scutari del foro di Como, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Andrea Gen ili D E P O STATA IN CANCU':.

‘A.k Seziono vli L'ASSISTENT tÀj DIZIARIO Dott.ssa Kat DÌnwnte