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Ordinanza — n. 25673/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25673/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25673/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ANZA sul ricorso proposto da: LA MARCA GIACOMO nato a SALERNO il 01/01/1975 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Giacomo La Marca, che, con due motivi esaminabili congiuntamente essendo collegati, eccepisce la violazione del diritto di difesa in ordine alla possibilità di richiedere la revisione delle analisi e correlato vizio motivazionale, è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato che nel fascicolo per il dibattimento debitamente affoliato (cfr. p. 14 della sentenza impugnata) non è presente la raccomandata A/R del 12 luglio 2021 asseritamente spedita dall'imputato il giorno stesso di ricezione del referto negativo delle prime analisi, dovendosi rilevare che, come emerge dal relativo verbale, all'udienza del 12 giugno 2025, diversamente da quanto indicato dal difensore, non risulta che sia stata prodotta detta raccomandata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25673/2026 — snpen · Corte di Cassazione: p. 14 della sentenza impugnata) non è presente la raccomandata A/R del 12 luglio 2021 asseritamente spedita dall'imputato il giorno stesso di ricezione del referto negativo delle prime analisi, dovendosi rilevare che, come emerge dal relativo verbale, all'udienza del 12 giugno 2025, diversamente da quanto indicato dal difensore, non risulta che sia stata prodotta detta raccomandata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M

Parole chiave

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perizia psichiatrica insufficiente preparazione della difesa allegazioni insufficientemente motivate diritti della difesa censura formulata in modo carente produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: LA MARCA GIACOMO nato a SALERNO il 01/01/1975 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Giacomo La Marca, che, con due motivi esaminabili congiuntamente essendo collegati, eccepisce la violazione del diritto di difesa in ordine alla possibilità di richiedere la revisione delle analisi e correlato vizio motivazionale, è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato che nel fascicolo per il dibattimento debitamente affoliato (cfr. p. 14 della sentenza impugnata) non è presente la raccomandata A/R del 12 luglio 2021 asseritamente spedita dall'imputato il giorno stesso di ricezione del referto negativo delle prime analisi, dovendosi rilevare che, come emerge dal relativo verbale, all'udienza del 12 giugno 2025, diversamente da quanto indicato dal difensore, non risulta che sia stata prodotta detta raccomandata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M