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Ordinanza — n. 25672/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifest unfoundedness; prescription term calculated from judgment reading date, not deposit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25672/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Immacolata Maria Porricelli regarding the prescription of a crime. The appellant argued that prescription had matured between the deposit of the judgment and the notification of the default extract, but the court held that the maximum prescription term must be calculated from the date of the judgment's pronouncement, specifically the reading of the operative part. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded, establishing no valid litigation relationship and ordering the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The term for the maximum prescription of a crime is calculated from the date of the judgment's pronouncement (reading of the operative part), not from the deposit of the judgment; an appeal declared manifestly unfounded does not create a valid litigation relationship allowing the court to examine prescription facts occurring after the judgment.

Parole chiave

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prescription term calculation judgment reading date manifest unfoundedness litigation relationship criminal procedure appeal procedural costs default extract notification termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: PORRICELLI IMMACOLATA MARIA nato a SAN SEBASTIANO AL VESUVIO il 01/01/1947 avverso la sentenza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;4IN Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Immacolata Maria Porricelli, che deduce la prescrizione del reato, maturata nelle more tra il deposito della sentenza e la notifica dell'estratto contumaciale, è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, ai fini del termine massimo di prescrizione, occorre riferirsi alla data della pronuncia impugnata, ossia al momento della lettura del dispositivo, e dovendosi ribadire che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M