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Ordinanza — n. 25662/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of motivation regarding health-related absence from police office.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25662/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely repeated generic criticisms already addressed by the lower court. The defendant argued he could not appear at the police office due to health reasons and medication, but offered no documentary proof. The court ruled that without evidence, the lower court's factual finding was not illogical and thus not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces generic criticisms of the lower court's reasoning without presenting new, specific, and relevant arguments that could alter the factual or legal assessment.

Parole chiave

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lack of motivation appeal health absence justification documentary evidence requirement factual finding review inadmissible appeal procedure inidoneità medica falso certificato medico prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 367 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEUZZI VITTORIO nato a CATANZARO il 11/03/1990 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio Leuzzi, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità con riferimento all'impossibilità del ricorrente a presentarsi presso l'ufficio della Questura per ragioni di salute, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che la giustificazione addotta dall'imputato in ordine alla mancata presentazione presso gli uffici della Questura, legata all'assunzione di un certo farmaco, era priva di qualsivoglia riscontro documentale, e ciò nonostante la difesa si fosse riservata detta produzione, peraltro mai avvenuta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M