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Ordinanza — n. 25639/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to expiration of the forty-five-day filing deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25639/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by FIRPO Fabio inadmissible because it was submitted after the statutory deadline expired. Although the appellant argued the deadline began only after the thirty-day period for submitting the appellate court's reasoning ended, the court confirmed this timeline was extended by fifteen days due to the appellant's absence from the proceedings. Consequently, the appeal filed on January 21, 2026, was deemed untimely, resulting in dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 544 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1-bis cod. proc. pen.; Art. 585 comma 1 lett. c cod. proc. pen.: The period for filing a cassation appeal commences from the date the appellate court indicates the deadline for submitting its reasoning, and this period is extended by fifteen days if the appellant is declared absent in court; an appeal filed after this extended period is inadmissible for tardiness.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline procedural tardiness absent defendant inadmissible appeal tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 544 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 581 comma 1-bis cod. proc. pen.
proc pen., è iniziato a decorrere dalla scadenza di quello indicato per il deposito, con scadenza alla data del 22/12/2025: termine che peraltro deve essere aumentato di quindici giorni, ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, cod.
Art. 585 comma 1 lett. c cod. proc. pen.
l'attestazione di cancelleria a margine della sentenza), e che quindi il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
art. 544 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: FIRPO FABIO nato a PAVIA il 18/04/1973 avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che FIRPO Fabio - imputato del concorso nel reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 - ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino, in data 08/10/2025, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Novara; rilevato che il ricorso è stato proposto in data 21/01/2026, avverso la sentenza che, ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen., aveva indicato il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, decorrente dal 08/10/2025 con scadenza in data 07/11/2025; rilevato che detto termine è stato rispettato, essendo la sentenza stata depositata nell'ultimo giorno utile (cfr. l'attestazione di cancelleria a margine della sentenza), e che quindi il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc pen., è iniziato a decorrere dalla scadenza di quello indicato per il deposito, con scadenza alla data del 22/12/2025: termine che peraltro deve essere aumentato di quindici giorni, ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo il FIRPO stato dichiarato assente in giudizio; ritenuto che, considerando tale aumento, il termine per impugnare è interamente decorso alla data del 07/01/2026, e che pertanto il ricorso, depositato in data 21/01/2026, debba essere dichiarato inammissibile per tardività, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M