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Ordinanza — n. 25633/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25633/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25633/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato a BERGAMO il 21/09/1960 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E Rilevato che ORLANDI Palma - imputata del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto in qualità di legale rappresentante della LA COUTURE s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia, in data 01/10/2025, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ha disposto - in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale - la confisca diretta del profitto del reato nei confronti della LA COUTURE s.r.l.; ritenuto che - rispetto alla disamina delle censure prospettate - assuma rilievo preliminare ed assorbente il difetto di interesse della PALMA a proporre impugnazione, in quanto la confisca è stata disposta esclusivamente, in via diretta, nei confronti della LA COUTURE, con espressa esclusione della possibilità di applicazione della confisca per equivalente nei confronti dell'imputata, in ossequio ai principi espressi da Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25633/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto in qualità di legale rappresentante della LA COUTURE s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia, in data 01/10/2025, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ha disposto - in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale - la confisca diretta del profitto del reato nei confronti della LA COUTURE s.r.l.; ritenuto che - rispetto alla disamina delle censure prospettate - assuma rilievo preliminare ed assorbente il difetto di interesse della PALMA a proporre impugnazione, in quanto la confisca è stata disposta esclusivamente, in via diretta, nei confronti della LA COUTURE, con espressa esclusione della possibilità di applicazione della confisca per equivalente nei confronti dell'imputata, in ossequio ai principi espressi da Sez.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative impugnazione della cancellazione confisca dei beni procedura di rivendicazione nel pignoramento azione di contestazione titolo di rigetto dell'opposizione
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Testo completo

ato a BERGAMO il 21/09/1960 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che ORLANDI Palma - imputata del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto in qualità di legale rappresentante della LA COUTURE s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia, in data 01/10/2025, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ha disposto - in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale - la confisca diretta del profitto del reato nei confronti della LA COUTURE s.r.l.; ritenuto che - rispetto alla disamina delle censure prospettate - assuma rilievo preliminare ed assorbente il difetto di interesse della PALMA a proporre impugnazione, in quanto la confisca è stata disposta esclusivamente, in via diretta, nei confronti della LA COUTURE, con espressa esclusione della possibilità di applicazione della confisca per equivalente nei confronti dell'imputata, in ossequio ai principi espressi da Sez.

U, n. 4145 del 22/09/2022, dep. 2023 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso, proposto dalla PALMA personalmente e non nella qualità sopra richiamata, non potrebbe sortire alcun concreto effetto favorevole nei confronti dell'imputata; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, debba seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.MDEPOSITATA IN CANCEL 1.Y77 Sez/on,.9 \,,!1 09 LUG 2,926 L'ASSISTENTE IZIARIO Dott.ssa Kati lente