Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25632/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for tax evasion exceeding non-punishment threshold by 25%.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25632/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax evasion. The appellant argued that the offense was too minor to warrant punishment and that the subsequent conduct analysis was temporally incorrect. The court rejected these claims, finding the defendant's evasion exceeded the non-punishment threshold by over a quarter, rendering the offense sufficiently harmful to justify criminal liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; The exclusion of punishability applies only when the omission concerns an amount very close to the statutory threshold, as a higher percentage of evasion indicates a degree of offensiveness that precludes the application of the non-punishment rule.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax evasion threshold exclusion of punishability subsequent conduct analysis criminal liability proportionality of offense motivi di cassazione apprezzamento arbitrario delle prove errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
d.l. 12 settembre 1983, n. 463
2, comma 1 -bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I.
I. 11 novembre 1983, n. 638
463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre 1983, n. 638.
d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74
5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74), ma con ratio ben riferibile anche a quello in oggetto - che la causadi non punibilità prevista dall'art.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 16599 del 20/2/2020, Latorre, Rv. 278946
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: BREMBILLA IVAN nato a BERGAMO il 29/11/1973 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 17/9/2025 la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia emessa il 22/1/2025 dal Tribunale di Bergamo, con la quale Ivan Brembilla era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 2, comma 1 -bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre 1983, n. 638.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe utilizzato un criterio rigido e automatico assente nella norma, omettendo quella valutazione complessa e congiunta richiesta dalla giurisprudenza di legittimità; il riferimento alla condotta susseguente, peraltro, sarebbe errato ratione temporis. La sentenza, sempre sul medesimo punto, sarebbe poi viziata per mancanza di motivazione sugli indici indicati dalla norma, risulterebbe illogica quanto al criterio percentuale adottato e connotata da contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.

3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sulla questione qui riproposta con una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la causa di esclusione della punibilità in esame è stata rigettata evidenziando che l'offesa al bene tutelato non poteva ritenersi di particolare tenuità, riscontrandosi un (pacifico) discostamento dalla soglia di punibilità in ragione di oltre un quarto del medesimo importo, dunque in termini evidentemente insufficienti a ritenere la condotta di così irrilevante portata offensiva da beneficiare dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. La sentenza, ancora, ha congruamente valutato anche il comportamento successivo al reato, evidenziando che il ricorrente non aveva provveduto al versamento di quanto dovuto, neppure in parte.

A tale riguardo, peraltro, non risulta persuasiva la considerazione difensiva in forza della quale il criterio della condotta susseguente sarebbe stato introdotto nella norma esclusivamente dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: se l'obbligo di tale valutazione, in capo al giudice, è certamente sorto con questa novella, ciò non significa che la stessa verifica fosse invero preclusa in precedenza, ben potendo costituire momento di un'analisi complessiva del fatto alla luce dei suoi caratteri. 4.1. Evidenziato, ancora, che il criterio impiegato dalla Corte di appello non appare "rigido e automatico", ma congruo.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha precisato - con riguardo a differente fattispecie di reato (art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74), ma con ratio ben riferibile anche a quello in oggetto - che la causadi non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/2/2020, Latorre, Rv. 278946: fattispecie di affermata esclusione della causa di non punibilità con riferimento ad una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all'il% dell'importo della soglia stessa).

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M