Ordinanza — n. 25630/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADRA nato a ROMA il 21/10/1971 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E Rilevato che BONANNO Alessandra - imputata del reato di omessa comunicazione di variazioni reddituali rilevanti per la percezione del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Velletri; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e alla misura dell'aumento sanzionatorio applicato (a titolo di continuazione con altri reati già irrevocabilmente giudicati); ritenuto che il primo motivo sia del tutto privo di qualsiasi concreta indicazione idonea a renderlo conferente con le questioni oggetto dell'odierno giudizio, dal momento che non solo si evita di precisare quale causa liberatoria dovrebbe trovare applicazione, ma si invoca anche, a sostegno, una massima relativa ad una fattispecie di concordato in appello, del tutto estranea all'odierno procedimento; ritenuto che la residua doglianza sia inammissibile, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni non illogicamente operate dalla Corte d'Appello in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice (cfr. la seconda pagina della motivazione); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.Mi DEPOSITA T A..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25630/2026 — snpen · Corte di Cassazione: reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Velletri; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e alla misura dell'aumento sanzionatorio applicato (a titolo di continuazione con altri reati già irrevocabilmente giudicati); ritenuto che il primo motivo sia del tutto privo di qualsiasi concreta indicazione idonea a renderlo conferente con le questioni oggetto dell'odierno giudizio, dal momento che non solo si evita di precisare quale causa liberatoria dovrebbe trovare applicazione, ma si invoca anche, a sostegno, una massima relativa ad una fattispecie di concordato in appello, del tutto estranea all'odierno procedimento; ritenuto che la residua doglianza sia inammissibile, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni non illogicamente operate dalla Corte d'Appello in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice (cfr. la seconda pagina della motivazione); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.Mi DEPOSITA T A..
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DRA nato a ROMA il 21/10/1971 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che BONANNO Alessandra - imputata del reato di omessa comunicazione di variazioni reddituali rilevanti per la percezione del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Velletri; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e alla misura dell'aumento sanzionatorio applicato (a titolo di continuazione con altri reati già irrevocabilmente giudicati); ritenuto che il primo motivo sia del tutto privo di qualsiasi concreta indicazione idonea a renderlo conferente con le questioni oggetto dell'odierno giudizio, dal momento che non solo si evita di precisare quale causa liberatoria dovrebbe trovare applicazione, ma si invoca anche, a sostegno, una massima relativa ad una fattispecie di concordato in appello, del tutto estranea all'odierno procedimento; ritenuto che la residua doglianza sia inammissibile, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni non illogicamente operate dalla Corte d'Appello in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice (cfr. la seconda pagina della motivazione); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.Mi DEPOSITA T A..
IN C En.zione v ' •-• 09 LUG 2026 L'ASSISTENTE DIZIARIO Dott.ssa Kati ?lente