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Ordinanza — n. 25630/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25630/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25630/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DRA nato a ROMA il 21/10/1971 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E Rilevato che BONANNO Alessandra - imputata del reato di omessa comunicazione di variazioni reddituali rilevanti per la percezione del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Velletri; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e alla misura dell'aumento sanzionatorio applicato (a titolo di continuazione con altri reati già irrevocabilmente giudicati); ritenuto che il primo motivo sia del tutto privo di qualsiasi concreta indicazione idonea a renderlo conferente con le questioni oggetto dell'odierno giudizio, dal momento che non solo si evita di precisare quale causa liberatoria dovrebbe trovare applicazione, ma si invoca anche, a sostegno, una massima relativa ad una fattispecie di concordato in appello, del tutto estranea all'odierno procedimento; ritenuto che la residua doglianza sia inammissibile, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni non illogicamente operate dalla Corte d'Appello in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice (cfr. la seconda pagina della motivazione); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.Mi DEPOSITA T A..

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25630/2026 — snpen · Corte di Cassazione: reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Velletri; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e alla misura dell'aumento sanzionatorio applicato (a titolo di continuazione con altri reati già irrevocabilmente giudicati); ritenuto che il primo motivo sia del tutto privo di qualsiasi concreta indicazione idonea a renderlo conferente con le questioni oggetto dell'odierno giudizio, dal momento che non solo si evita di precisare quale causa liberatoria dovrebbe trovare applicazione, ma si invoca anche, a sostegno, una massima relativa ad una fattispecie di concordato in appello, del tutto estranea all'odierno procedimento; ritenuto che la residua doglianza sia inammissibile, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni non illogicamente operate dalla Corte d'Appello in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice (cfr. la seconda pagina della motivazione); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.Mi DEPOSITA T A..

Parole chiave

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aggravamento della pena formazione di una pena complessiva riesame dell'entità pena altri capi d'accusa errore nella commisurazione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

DRA nato a ROMA il 21/10/1971 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che BONANNO Alessandra - imputata del reato di omessa comunicazione di variazioni reddituali rilevanti per la percezione del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Velletri; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e alla misura dell'aumento sanzionatorio applicato (a titolo di continuazione con altri reati già irrevocabilmente giudicati); ritenuto che il primo motivo sia del tutto privo di qualsiasi concreta indicazione idonea a renderlo conferente con le questioni oggetto dell'odierno giudizio, dal momento che non solo si evita di precisare quale causa liberatoria dovrebbe trovare applicazione, ma si invoca anche, a sostegno, una massima relativa ad una fattispecie di concordato in appello, del tutto estranea all'odierno procedimento; ritenuto che la residua doglianza sia inammissibile, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni non illogicamente operate dalla Corte d'Appello in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice (cfr. la seconda pagina della motivazione); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. P.Q.Mi DEPOSITA T A..

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