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Ordinanza — n. 25628/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fine-only sentence due to inadmissibility and prescription issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25628/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that a sentence imposing only a fine is appealable. The appellant argued for specific evidentiary requests and cited prescription as grounds for extinguishing the crime, while the court noted the decision should have applied the doctrine of improcedibility instead. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: Appeals against sentences imposing only a fine are inadmissible if the request for evidence contradicts the judgment's scope, and prescription must be evaluated against the specific decision's date, potentially invoking improcedibility instead.

Parole chiave

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inadmissible appeal fine only sentence criminal prescription improcedibility doctrine court costs order ammende per infrazione procedurale censure procedurali impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
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Testo completo

posto da: DE PASQUALE ROSARIO MARIO nato a FOGGIA il 10/03/1961 avverso la sentenza del 29/05/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che DE PASQUALE Rosario Mario, imputato dell'abusiva realizzazione delle opere meglio specificate in rubrica - ha proposto appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Foggia lo aveva condannato alla pena dell'ammenda limitatamente alle opere del punto 2 della rubrica, dichiarando, quanto alle altre, l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; rilevato che l'impugnazione è stata trasmessa a questa Suprema Corte sul presupposto dell'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda; ritenuto che il ricorso sia in questa prospettiva inammissibile, quanto al primo motivo, in ragione delle richieste istruttorie ivi formulate e, quanto al secondo, per il riferimento alla estinzione del reato per prescrizione senza adeguato confronto con la decisione impugnata, nella cui prospettiva doveva trovare applicazione (avuto riguardo alla data dell'accertamento) il diverso istituto della improcedibilità; ritenuto che il ricorso sia pertanto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q P.Q.MDEPOS TAT 5( -o- 0 9