Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive and specific lack of motivation against the defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by D'Amico Emanuele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and fines. The defense argued for a violation of law and a defect in reasoning regarding the attribution of false declarations to the client, while also requesting a handwriting analysis. The court rejected these claims as repetitive and specific, noting that the lower court's reasoning logically excluded any other person from having prepared the document.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are repetitive and specific, failing to adequately refute the lower court's logical conclusion that the document was exclusively prepared by the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: D'AMICO EMANUELE nato a CATANIA il 27/07/1977 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che D'AMICO Emanuele - imputato del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29/04/2025, con cui la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Catania; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta riconducibilità del fatto al D'AMICO, lamentando anche il mancato espletamento di una perizia grafologica; ritenuto che - anche a prescindere dal riferimento all'art. 606 lett. d, del tutto improprio se riferito alla perizia (cfr. sul punto Sez.
U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01) - le censure presentino carattere reiterativo ed in parte aspecifico, non essendo stata adeguatamente confutata l'osservazione della Corte territoriale relativa al carattere assertivo e apodittico delle censure medesime, "non essendo ragionevolmente e logicamente concepibile che un altro soggetto, diverso dall'interessato, abbia materialmente predisposto, compilato e sottoscritto l'istanza per ottenere il beneficio economico del RdC spettante al D'AMICO" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P P.Q.M