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Ordinanza — n. 25615/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogical reasoning in lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25615/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's complaints regarding the lower court's factual findings. The appellant argued that the appellate court erred in qualifying him as a de facto administrator rather than a mere expert, citing inconsistencies in the evidence. The court ruled that such criticisms merely attacked the persuasiveness of the lower court's reasoning without demonstrating a manifest illogical error, which is the only ground for admissibility under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 3; In cassation proceedings, complaints regarding the persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor in the lower court's reasoning are inadmissible unless they demonstrate a manifest illogicality that necessitates a different conclusion.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest illogicality requirement de facto administrator qualification appellate court reasoning factual findings review responsabilità dell'amministratore responsabilità dell'amministrazione responsabilità per carente organizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p., n. 3

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01
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Testo completo

da: BUSCAGLIA MARZIO EGIDIO nato a LEGNANO il 15/10/1967 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che BUSCAGLIA Marzio Egidio - imputato dei reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti in concorso in qualità di amministratore di fatto della G P s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma, in data 18/09/2025, ha confermato la sentenza di condanna emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Roma; rilevato che il ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attribuibilità al BUSCAGLIA, sulla scorta delle risultanze contenute nella sentenza irrevocabile per reati connessi e valorizzate dalla Corte territoriale, della qualifica di amministratore di fatto della predetta società; ritenuto di dover prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; rilevato in particolare che quest'ultima ha diffusamente argomentato le proprie valutazioni in ordine all'attribuibilità al BUSCAGLIA della qualifica non già di mero "esperto", ma di amministratore di fatto della G P, valorizzando una serie di risultanze dichiarative e documentali desunte dalla sentenza irrevocabile a suo carico (cfr. pag. 2 seg. della sentenza impugnata: tra le altre, le dichiarazioni del teste GRECO in ordine alla ricezione, dal BOVATI e dal BUSCAGLIA, dei registri IVA della società a conferma della riconducibilità della società ad entrambi, e del• teste TIBERTO, in ordine alla tenuta dei rapporti commerciali con la società interfacciandosi esclusivamente con il BUSCAGLIA ed un suo collaboratore); ritenuto che le censure difensive proposte avverso tale ricostruzione - imperniata sull'affermazione giurisprudenziale per cui è sufficiente l'esercizio di un apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non occasionale — siano per un verso reiterative di quelle esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale (che ha escluso la possibilità di ricondurre l'attività del BUSCAGLIA a quella di un semplice broker), e — per altro verso — attinenti al merito di una valutazione espressa in termini immuni da censure qui deducibili, risultando evidentemente insufficiente il rilievo per cui l'imputazione associativa aveva indicato il BUSCAGLIA quale amministratore di fatto di altre due società; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del BUSCAGLIA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichia P.Q.M