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Ordinanza — n. 25614/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25614/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25614/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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1.Premesso che con sentenza del 27/10/2025 la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello proposto da Marco Antignano avverso la pronunci emessa il 2/5/2024 dal Tribunale di Lucca. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, chiedendo l'annullamento della decisione.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25614/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione patrocinio obbligatorio diritto d'opzione partecipazione obbligatoria allegazioni insufficientemente motivate raccolta delle firme

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I.
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Testo completo

posto da: ANTIGNANO MARCO nato a LUCCA il 19/02/1955 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Premesso che con sentenza del 27/10/2025 la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello proposto da Marco Antignano avverso la pronunci emessa il 2/5/2024 dal Tribunale di Lucca.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, chiedendo l'annullamento della decisione.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e .10 ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MDEPOSITATA IN CANC 1f.UA Sez;c:,ne re 09 LUG 2026 L'ASSISTENTE JDIZIARIO Dott.ssa Kati mente