Cassation court dismisses appeal for acquittal due to lack of statutory prescription and insufficient evidence of crime extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant an acquittal based on prescription. The appellant argued that the statute of limitations had expired, but the court found the trial judgment's reasoning solid and free from obvious illogical errors. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of evidentiary findings, which were deemed incompatible with the requirements of a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, comma 2, cod. proc. pen.; In the absence of a statutory cause for extinction of the offense, the judge is authorized to pronounce an acquittal only when circumstances excluding the existence of the fact, its commission by the accused, and its penal relevance emerge from the records in an absolutely uncontested manner, making the judge's evaluation a matter of 'constatazione' rather than 'apprezzamento'.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: CANATO ANDREA nato a PIOVE DI SACCO il 07/01/1984 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 26/5/2025 la Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile l'appello proposto da Giovanni Canato avverso la pronuncia emessa il 13/1/2025 dal locale Tribunale, che era confermata, invece, nei confronti di Andrea Canato.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione quest'ultimo, contestando la mancata declaratoria di proscioglimento dai reati ascritti, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., nonostante l'intervenuta prescrizione degli stessi. 2.1. Letta la memoria depositata il 4/5/2026.
3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulla questione qui riproposta - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile; il ricorso, peraltro, chiede a questa Corte una rilettura delle emergenze istruttorie (testimoniali e documentali) già valutate dai Giudici della cognizione, in doppia conforme, evidentemente preclusa in sede di legittimità.
4. Rilevato, in particolare, che sono stati innanzitutto richiamati i principi espressi dal Supremo Collegio con la sentenza n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, in forza della quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. 4.1.
Evidenziato che, applicato questo principio al caso di specie, la sentenza di appello ha escluso che gli elementi valorizzati dalla difesa avessero tali caratteri. In particolare, con valutazioni in fatto non sindacabili in questa sede, è stato rilevato che:
a) le testimonianze che proverebbero l'assenza di modifiche volumetriche non erano affatto lineari, come analiticamente specificato alla pag. 6, emergendo, peraltro, anche prove di segno diverso;
b) quanto alla legittimità dell'intervento di demolizione, sub specie di ristrutturazione consentita, le rilevazioni effettuate in concreto non risultavano affatto univoche né autoevidenti, come già rilevato;
c) il provvedimento di compatibilità paesaggistica emesso dal Comune di Chioggia non era idoneo ex se ad estinguere il relativo reato, dovendo il giudice comunque verificare in concreto la sussistenza dei presupposti sananti, invero esclusa dal Tribunale di Venezia.5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con •condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIN CANCEL,LFRIA Sezinne vi; 0 9 LUG 2026 L'ASSISTENTE JDIZIARIO Dott.ssa Katia lente 2