Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifest lack of relevance to the retrial judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a retrial judgment that applied a mitigating circumstance, arguing for prescription and proportionality issues. The court ruled these grounds irrelevant because the criminal liability had already been irrevocably established in a prior rescinded decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 74 d.P.R. n. 309/1990; Art. 8 I. n. 203/1991: Appeals against retrial judgments are inadmissible when the substantive criminal liability was already irrevocably determined in a prior final decision, rendering subsequent arguments on prescription or sentencing manifestly irrelevant to the current proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: ROCCO GIUSTINO nato a VILLARICCA il 07/07/1981 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che GIUSTINO Rocco - imputato del reato continuato ed aggravato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, in data 18/02/2025, in sede di rinvio, ha applicato al predetto l'attenuante di cui all'art. 8 I. n. 203 del 1991 con giudizio di prevalenza; rilevato in particolare che il ricorrente censura la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (atteso il giudizio di prevalenza dell'attenuante applicata), deducendo altresì violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al comma 7 dell'art. 74, alla difetto di proporzionalità della pena applicata, alla mancata concessione della diminuente speciale per il narcotraffico; ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, essendo la penale responsabilità del GIUSTINO stata irrevocabilmente accertata, come esplicitamente chiarito dalla sentenza rescindente (cfr. il § 1 della motivazione di Sez. 4, n. 4993 del 05/10/2018, dep. 2019); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alle residue censure, palesemente estranee al giudizio di rinvio definito con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso; ritenuto pertanto che quest'ultimo debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P P.Q.M