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Ordinanza — n. 25608/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterative complaints regarding denial of generic mitigating circumstances in tax fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25608/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the applicant's complaints about the denial of generic mitigating circumstances and the sentencing measure. The applicant argued for leniency based on alleged repentance, while the lower courts found the conduct systematic and insidious due to multiple customs declarations containing falsities. The court rejected these arguments as mere repetitions of previously examined and rejected claims, noting the significant amounts of evaded taxes and the lack of concrete evidence supporting the applicant's assertions.

Regesto Legislator

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Art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995; Art. 366 c.p.p.: Appeals that merely reiterate complaints already examined and rejected by the territorial court without presenting new, relevant, or convincing arguments are inadmissible.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances tax fraud prosecution customs declaration falsities reiterative appeal inadmissible cassation appeal systematic conduct sentencing measure attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995
Rilevato che IULA Stefania - imputata del reato di cui all'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995, a lei ascritto in qualità di legale rappresentante della FUEL SERVICE s.r.l.s.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

posto da: IULA STEFANIA nato a EBOLI il 26/12/1978 avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che IULA Stefania - imputata del reato di cui all'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995, a lei ascritto in qualità di legale rappresentante della FUEL SERVICE s.r.l.s. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Salerno, in data 12/12/2025, ha confermato la sentenza di condanna emessa con rito abbreviato dal G.u.p. dal Tribunale di Salerno; rilevato che il ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che le doglianze siano meramente reiterative di quelle già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, in termini in questa sede incensurabili; ritenuto in particolare che il diniego delle attenuanti generiche si è fondato sull'assenza di elementi positivamente valutabili (a nulla rilevando sia la scelta del rito sia - di per sé - lo stato di incensuratezza) e sul carattere sistematico ed insidioso della condotta, consistita nella presentazione di un prospetto all'Ufficio Dogane connotato da plurime falsità; rilevato che tale più che adeguata motivazione è stata contrastata con riferimenti generici (di richiamo ad un comportamento resipiscente che i giudici di merito hanno espressamente escluso), privi di concreta rilevanza (quale la ristrettezza dell'arco temporale interessato dalla condotta) ovvero palesemente inconsistenti (la prospettata non eccessiva gravità della condotta, a fronte di una non contestata violazione dell'accisa pari a Euro 823.992,64, e dell'IVA pari a Euro 289.894,92); ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi anche quanto alla residua censura, avendo la Corte d'Appello condiviso, con motivazione priva di criticità qui deducibili, lo scostamento dai minimi edittali operato dal primo giudice, attribuendo rilievo preponderante alla gravità del fatto comprovata dall'entità dell'evasione; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle r:rnmende P.Q.M