Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Franco Leggiero inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Leggiero, the owner of a sole proprietorship, challenged a second-instance judgment that granted him non-prosecution under Article 131-bis of the Criminal Code based on formal business ownership. The court rejected the appeal because the defense's arguments were generic and failed to provide a specific, effective comparison with the lower court's detailed reasoning regarding the owner's failure to control economic operations and the use of fictitious invoices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and lack a specific, effective comparison with the reasoning of the lower court, particularly when the lower court has already addressed the substantive facts regarding the defendant's knowledge and control of economic activities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 11/07/1990 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che LEGGIERO Franco — imputato del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, ha applicato al LEGGIERO la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sufficienza della formale titolarità dell'esercizio commerciale; ritenuto che la doglianza sia inammissibile perché reiterativa e soprattutto generica, difettando di un effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale che, disattendendo il corrispondente motivo di appello, ha ritenuto decisiva — anche sotto il profilo soggettivo, nella prospettiva del dolo eventuale - non solo la formale titolarità della carica, ma anche l'omesso controllo su rilevanti operazioni economiche che aveva determinato l'utilizzo, in dichiarazione, delle fatture di cui era emerso pacificamente il carattere fittizio; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M1- \M DEPOSITATA IN CANCELITTRIA Sezione t/H 09 LUG 2026 L'ASSISTENTE DIZIARIO Dott.ssa KatiI CAi,nente