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Ordinanza — n. 25605/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defendant ritually withdrew the appeal, rendering it inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25605/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giuseppina Giaquinto inadmissible because she ritually withdrew it on April 28, 2026. Although the lower court had convicted her of fraud regarding both real and movable property, the defendant formally renounced the challenge to the conviction. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366, comma 2, n. 1 c.p.p.: A cassation appeal ritually withdrawn by the appellant before the Court's decision is inadmissible, and the appellant bears the costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritual withdrawal cassation appeal inadmissibility procedural costs criminal procedure appellant renunciation court of cassation danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 366, comma 2, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

posto da: GIAQUINTO GIUSEPPINA nato a AVELLINO il 08/12/1977 avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 29/10/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa 1'11/4/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, con la quale Giuseppina Giaquinto era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando l'affermazione di responsabilità. Le sentenze avrebbero fissato la condotta fraudolenta con riguardo al patrimonio immobiliare, per poi argomentare esclusivamente di quello mobiliare; del primo, peraltro, mancherebbe ogni cenno nella decisione, così che la stessa risulterebbe viziata con riguardo alla contestazione.

3. Considerato che, con atto depositato il 28/4/2026, sottoscritto dalla ricorrente (con autentica del difensore), questa ha ritualmente rinunciato al ricorso, che pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M