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Ordinanza — n. 25604/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false income declarations under the Reddito di Cittadinanza law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25604/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's conviction for false declarations regarding the Reddito di Cittadinanza. The appellant argued that the psychological element of the crime was unproven, but the court found the lower court's reasoning solid and free from manifest illogicality. The decision emphasized that ignorance of the law does not exclude intent when the legal requirements for the benefit were clearly not met.

Regesto Legislator

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Art. 5 cod. pen.; Art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 5: Ignorance of the law regarding eligibility for social benefits does not exclude criminal intent when the statutory requirements are objectively unmet and the law is not considered obscure.

Parole chiave

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false income declarations Reddito di Cittadinanza criminal intent ignorance of law inadmissible appeal social benefit fraud Second Instance Court prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 5 cod. pen.
Art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26
Premesso che con sentenza del 23/9/2025 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia emessa il 14/7/2023 dal Tribunale di Teramo, concedeva ad Antonietta Di Giorgio le circostanze attenuanti generiche, confermando la responsabilità per il delitto di cui all'art. 7, comma 2, d.l.
art. 5 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23265 del 7/5/2024, El Hadraoui, Rv. 286413
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Testo completo

posto da: DI GIORGIO ANTONIETTA nato a GIULIANOVA il 27/03/1973 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 23/9/2025 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia emessa il 14/7/2023 dal Tribunale di Teramo, concedeva ad Antonietta Di Giorgio le circostanze attenuanti generiche, confermando la responsabilità per il delitto di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando la motivazione con riguardo all'elemento psicologico del reato, che non sarebbe stato provato, se non con mera tautologia, come tale insufficiente a fondare la condanna.

3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulla questione qui riproposta - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha riscontrato il dolo del reato nella mancata comunicazione del reddito del coniuge, non legalmente separato, con piena consapevolezza dell'obbligo di fornire veritiere tutte le informazioni relative al cd. reddito di cittadinanza, del quale non avrebbe avuto diritto. Ancora in punto di dolo, peraltro, la sentenza ha sottolineato che questo ben emergeva anche dal carattere del tutto fittizio della separazione, al punto che il coniuge risultava aver preso la residenza "dentro una macchina" in via del Comune (di Giulianova, n.d.r.), n. 47, residenza evidentemente fittizia.

In forza di ciò, è stata dunque ribadita la colpevolezza della Di Giorgio, per aver consapevolmente taciuto i redditi del coniuge, solo consensualmente separato, senza omologazione da parte del Tribunale. Con la precisazione, richiamata anche in sentenza, per cui in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (Sez. 2, n. 23265 del 7/5/2024, El Hadraoui, Rv. 286413: in motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto).

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.t

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e co P.Q.M