Cassation court dismisses appeal against conviction for tax crimes, rejecting specific intent defense and omissions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Giuseppe Prisciandara for tax-related offenses. The appellant argued he lacked specific intent because he joined the company's board only days before the deadline and could not verify the company's financial status. The court rejected this, citing established precedent that accepting a board position imposes a duty of vigilance and control, making the defendant liable for generic or eventual intent regardless of the timing of their appointment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74; Art. 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74; Art. 81 c.p.: The acceptance of a board position in a company creates a statutory duty of vigilance and control, establishing liability for tax crimes through generic or eventual intent even if the individual joined shortly before the reporting deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
USEPPE nato a CERIGNOLA il 17/07/1987 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 12/6/2025 la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 21/2/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, con la quale Giuseppe Prisciandara era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 5 e 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità quanto al profilo psicologico dell'art. 5 citato. Non sarebbe stato provato il dolo specifico del reato, considerando che il ricorrente avrebbe assunto la carica di legale rappresentante della "Eventi s.r.l." solo 11 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione e non avrebbe avuto alcuna possibilità di rappresentarsi la situazione fiscale della società. Quanto, poi, al delitto di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, la responsabilità sarebbe da riferire esclusivamente al precedente amministratore.
3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.
4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha evidenziato il comportamento dell'imputato che, in sede di verifica, aveva dichiarato di non essere in grado di esibire la documentazione, non ricordandone il luogo di custodia, salvo poi assumere il relativo impegno, invero non adempiuto. Tale condotta omissiva, peraltro, è stata posta in relazione alle contestate violazioni dell'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, riscontrandosi congruamente una "evidente relazione funzionale" tra le stesse. Quanto, poi, alla data in cui il Prisciandora aveva assunto la carica nell'ente (argomento ripreso nel ricorso), la sentenza ha richiamato il costante indirizzo in forza del quale tale assunzione comporta sempre l'obbligo di verifica dello stato della contabilità, dei bilanci e dei relativi adempimenti, con ogni conseguenza in tema di dolo, anche eventuale; quel che, con evidenza, il ricorrente non aveva fatto, neppure tardivamente, così da emergere in modo ulteriore il profilo soggettivo dei reati.
Ciò, dunque, in adesione al costante indirizzo per il quale in tema di reati tributari„ di una società risponde del reato omissivo contestatogli (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti) quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli /9reventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez.
F, n. 42897 del 9/8/2018, C., Rv. 273939).
5. Evidenziato, infine, quanto all'eventuale responsabilità del precedente amministratore in ordine al delitto di cui all'art. 10 citato, che tale assunto difensivo costituisce evidente argomento di merito, inammissibile in sede di legittimità.
6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M