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Ordinanza — n. 25601/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of reformatio in pejus violation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25601/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Doda Blerim inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's partial reform of his sentence, arguing a violation of the reformatio in pejus prohibition. The court rejected this claim because the lower court had already accepted the defense regarding alternative sentencing and properly justified the retention of the custodial penalty while removing the fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate that the lower court's decision violates the reformatio in pejus prohibition, particularly when the appellate court has already accepted alternative sentencing arguments and adequately motivated the retention of the custodial penalty.

Parole chiave

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reformatio in pejus cassation appeal inadmissibility alternative sentencing custodial penalty appellate reform court costs aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

posto da: DODA BLERIM nato il 10/03/1981 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che DODA Blerim - imputato del concorso nel reato di cui all'art. 256, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 - ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma, in data 09/07/2025, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rieti (eliminando la pena pecuniaria, e confermando nel resto); rilevato che il ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazione del divieto di reformatio in pejus; ritenuto che la prospettazione difensiva sia del tutto priva di fondamento, avendo la Corte territoriale accolto il motivo di appello concernente l'applicabilità della pena alternativa, e non della pena congiunta, ed avendo adeguatamente motivato in ordine sia alla ritenuta congruità della quantificazione della pena detentiva, sia alla insussistenza delle condizioni per applicare la pena dell'ammenda (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle el,mmende P.Q.M P.Q.MIN CANCEA,A,..t.7 Sezi, in 09 LUG 2026 L'ASSISTENTE -Ali DIZIARIO Dott.ssa Kat4 Clemente