Ordinanza — n. 25599/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPremesso che con sentenza del 13/6/2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa il 29/6/2023 dal Tribunale di Modena, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Luca Pancaldi in ordine al reato di cui al capo B) (proc. n. 217/2019), perché estinto per prescrizione, e rideterminava nel resto la pena nella misura di due anni di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25599/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, in particolare, che il tema dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Nicola Murgia ha trovato congrua risposta in sentenza (pagg. 6-7), evidenziandosi, alla luce della costante giurisprudenza, che la circostanza che lo stesso avesse omesso la tenuta delle scritture contabili e che fosse stato destinatario di vari processi verbali di accertamento non costituiva elemento sufficiente per individuare a suo carico indizi del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (poi contestate al Pancali, sub art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore della "Ferman s.r.l.").
Parole chiave
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ato a RAVARINO il 14/11/1956 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 13/6/2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa il 29/6/2023 dal Tribunale di Modena, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Luca Pancaldi in ordine al reato di cui al capo B) (proc. n. 217/2019), perché estinto per prescrizione, e rideterminava nel resto la pena nella misura di due anni di reclusione.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità. In primo luogo, quanto alla vicenda Ferman s.r.I., si eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Nicola Murgia, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., ricorrendone tutti i presupposti, con vizio di motivazione sul punto; di seguito, quanto alla vicenda Ferman s.r.I.-Fercom s.r.I., si contesta che la responsabilità si fonderebbe esclusivamente su presunzioni tributarie, in contrasto con dati di fatto. È quindi dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 2.1. Letta la memoria depositata dalla difesa.
3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. Lo stesso primo motivo di impugnazione, inoltre, si sviluppa lungo evidenti linee fattuali, proprie del solo giudizio di merito e inammissibili in sede di legittimità.
4. Rilevato, in particolare, che il tema dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Nicola Murgia ha trovato congrua risposta in sentenza (pagg. 6-7), evidenziandosi, alla luce della costante giurisprudenza, che la circostanza che lo stesso avesse omesso la tenuta delle scritture contabili e che fosse stato destinatario di vari processi verbali di accertamento non costituiva elemento sufficiente per individuare a suo carico indizi del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (poi contestate al Pancali, sub art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore della "Ferman s.r.l.").
Ebbene, questa motivazione non può essere censurata dalla Corte di legittimità, perché fondata su un accertamento di fatto che il ricorso vorrebbe' superato, ancora, attraverso una verifica di elementi della stessa natura (pagg. 4-8), dunque in termini inammissibili. E senza tacere, peraltro, delle ulteriori, congrue, considerazioni svolte dal Giudice di appello in punto di inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture (pag. 7), alle quali il ricorso non dedica alcun passo.
5. Rilevato, di seguito, quanto ai rapporti "Fernnan s.r.l."-"Fercom s.r.l.", che la sentenza di appello non ha fatto richiamo esclusivamente a presunzionitributarie, come sostenuto nel ricorso, ma ad ulteriori elementi di merito, a carattere oggettivo, in doppia conforme con la decisione di primo grado. Anche su questo punto, peraltro, l'impugnazione sviluppa argomenti esclusivamente di merito (ad esempio in tema di accertamenti della Guardia di Finanza), propri della sola sede di cognizione e non consentiti innanzi al Giudice di legittimità.
6. Considerato, ancora, che il ricorso risulta del tutto infondato anche in punto di circostanze attenuanti generiche, in presenza di una motivazione adeguata e priva di aporie logiche. La Corte di appello, infatti, ha evidenziato sia la formale incensuratezza del Pancaldi che le modalità dell'azione criminosa, oltre all'ammontare e alla durata dell'evasione, protrattasi per diverse annualità e per importi non trascurabili.
7. Considerato, infine, in punto di sospensione condizionale della pena, che la motivazione appare ancora immeritevole di censura. In senso contrario, infatti, sono stati valorizzati sia la mancata devoluzione della questione con i motivi di appello (ma soltanto con i motivi nuovi), sia, comunque, la gravità delle violazioni, nei termini appena richiamati, in uno con le differenti tipologie di frode realizzate, tali da non consentire di formulare un giudizio prognostico positivo.
8. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MDott.ssa Kat emente