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Ordinanza — n. 25598/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness as the 90-day deposit deadline was met and the 45-day appeal period started correctly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25598/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to tardiness, finding the filing date exceeded the statutory deadline. The appellant, Francesco Mirigliani, challenged a second-instance conviction, arguing the appeal period should have started from a different trigger point. The court ruled that since the lower court deposited the judgment within the 90-day window, the appeal period began from that deposit date, rendering the late filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 544 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 585 comma 1 lett. c cod. proc. pen.: The appeal period commences from the deposit of the judgment; if deposited within the 90-day limit, no extension applies, and appeals filed after the 45-day window are inadmissible for tardiness.

Parole chiave

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cassation appeal tardiness 90 day deposit deadline 45 day appeal period judgment deposit date inadmissible appeal tempestività dell'inoltro termini di ricorso istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 544 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 585 comma 1 lett. c cod. proc. pen.
l'attestazione di cancelleria a margine della sentenza), e che quindi il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
Art. 548 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 585 comma 2 lett. c cod. proc. pen.
l'attestazione di cancelleria a margine della sentenza), e che quindi il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
art. 544 comma 3 cod. proc. pen
art. 544 cod. proc. pen
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Testo completo

CESCO nato a SANTA CATERINA DELLO IONIO il 18/10/1942 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;a

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che MIRIGLIANI Francesco - imputato del concorso nel reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 - ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro, in data 04/07/2025, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Vibo Valentia; rilevato che il ricorso è stato proposto in data 12/12/2025, avverso la sentenza che, ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen., aveva indicato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, decorrente dal 04/07/2025 con scadenza in data 02/10/2025; rilevato che detto termine è stato rispettato, essendo la sentenza stata depositata il 22/09/2025 (cfr. l'attestazione di cancelleria a margine della sentenza), e che quindi il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc pen., è iniziato a decorrere dal 02/10/2025, con scadenza alla data del 17/11/2025; ritenuto che il ricorso sia pertanto inammissibile per tardività, non essendo evidentemente dovuta - atteso il rispetto del termine di novanta giorni, da parte della Corte territoriale - alcuna comunicazione cui la difesa sembra alludere nell'epigrafe del ricorso, dal momento che il termine per proporre impugnazione decorre dalla comunicazione di avviso di deposito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 548, comma 2 e 585, comma 2 lett. c ultima parte, cod. proc. pen,fié115 nella diversa ipotesi (qui non ricorrente) in cui la sentenza venga depositata oltre il termine indicato ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen.; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M