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Ordinanza — n. 25245/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for new grounds and reiterative arguments regarding trademark counterfeiting.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25245/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that trademark counterfeiting could not be established due to lack of registration and alleged grossness of the fraud, but the court found these points either not raised in the appellate summary or merely reiterative of the lower court's decision. The court ruled that the first ground was inadmissible under procedural law for introducing new factual assertions, while the second was rejected because the crime of counterfeiting protects public trust rather than requiring actual buyer deception.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 474 cod. pen.: An appeal introducing new factual grounds not raised in the appellate summary is inadmissible, and counterfeiting is a danger crime where public trust is protected without requiring actual buyer deception.

Parole chiave

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trademark counterfeiting inadmissible appeal new grounds in cassation public trust protection reiterative arguments procedural admissibility criminal danger crime contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 474 cod. pen.
274346);considerato che sempre il primo motivo d’impugnazione, con il quale sideduce la non configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod.
art. 474 cod. pen
274346);considerato che sempre il primo motivo d’impugnazione, con il quale sideduce la non configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Massime Conformi n.4712 del 1982
Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018
Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2014
Sez. 2, n. 28423 del 27/04/2012
258722; Sez. 2, n. 28423 del 27/04/2012, Fabbri, Rv.253417;
Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012
Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv.
Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019
Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006
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Testo completo

rte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Antonio Ragozzino,ritenuto che il primo motivo d’impugnazione, nella parte in cui si sostieneche non è configurabile il reato di ricettazione per la mancanza dellaregistrazione del marchio, non emerge dal riepilogo -non contestato- dei motividi appello contenuto nella sentenza impugnata, così che esso- presupponendoaccertamenti in fatto- non può essere dedotto per la prima volta in cassazione, aciò ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e dovendosi ribadire che «nelgiudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni delgiudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, conspecifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primogrado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n.4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenzan. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346);considerato che sempre il primo motivo d’impugnazione, con il quale sideduce la non configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod. pen. per lagrossolanità del falso, è inammissibile perché manifestamente infondato e perchémeramente reiterativo dell’identica questione sollevata con il gravame e respintadalla corte di appello con la corretta applicazione del principio di diritto, chespiega che il reato previsto dall'art. 474 cod. pen.

è reato di pericolo, per laconfigurazione del quale non occorre la realizzazione dell'inganno e non ricorrel'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e lecondizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti sianotratti in inganno, poiché l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, nongià la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa comeaffidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi (Sez. 5, n. 5260 del11/12/2014, Faje, Rv. 258722; Sez. 2, n. 28423 del 27/04/2012, Fabbri, Rv.253417;

Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836; Sez. 5, n. 21049del 26/04/2012, Pascale, Rv. 252974; da ultimo v. Sez. 2, n. 16807 del11/01/2019, Assane, Rv. 275814). Dal che discende anche la manifestainfondatezza dell’assunto secondo cui mancherebbe la ricettazione;considerato che è altresì’ inammissibile perché reiterativo e manifestamenteinfondato anche il motivo con cui si nega l’elemento psicologico del delitto diricettazione, atteso che la corte di appello ha fatto corretta applicazione delprincipio di diritto a mente del quale, ai fini della configurabilità del delitto diricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del benericevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda allaprecisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo delreato presupposto (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv.235897);considerato che anche l’ultimo motivo d’impugnazione, relativo allaconfondibilità dei beni, oltre che comunque assorbito da quanto fin qui esposto,non risulta nel riepilogo -non contestato- dei motivi di appello contenuto nellasentenza impugnata, così valendo le ragioni d’inammissibilità già illustrate inpresenza dell’interruzione della catena devolutivarilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI