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Ordinanza — n. 25244/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere repetition of arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25244/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the first ground constituted a mere repetition of arguments already fully addressed and rejected by the Court of Appeal. The second ground regarding sentencing aggravation was found manifestly unfounded since the appellate court correctly applied the statutory rule preventing the defense from challenging a specific aggravating circumstance that was not appealed. Finally, the court rejected claims on prescription and sentencing discretion as they sought to revise the lower court's non-arbitrary discretionary evaluations.

Regesto Legislator

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Art. 640, 648, 99, 69 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it relies solely on the pedissequa repetition of arguments already deduced in the appellate instance and definitively dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere repetition sentencing discretion prescription period recidiva aggravante Cassa delle ammende non contradictione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 99, comma quarto cod. pen.
pen.- è manifestamente infondato, ove si consideri checon l’atto di appello non è stata impugnata la statuizione relativa alriconoscimento di detta aggravante, così che il giudice dell’appello ha negato laprevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante ex art. 99,comma quarto, cod.
Art. 69, comma quarto cod. pen.
facendo applicazione del divieto previsto dall’art. 69,comma quarto, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Vincenzo Salvatore,ritenuto che il primo motivo d’impugnazione, con il quale viene dedotta laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 e 648 cod.pen., si sostanzia nella mera ripresentazione delle medesime argomentazioni dimerito puntualmente affrontate e risolte dalla corte di appello, che haconfermato la responsabilità dell’imputato (cfr. pagine 1-11 della sentenzaimpugnata) con motivazione logica, non contraddittoria, aderente alle emergenzeprocessuali e conforme ai principi di diritto fissati in materia, supportata daargomentazione per lo più trascurate dal ricorrente, dal che derival’inammissibilità del ricorso, giacchè «è inammissibile il ricorso per cassazionefondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01);considerato che il secondo motivo -con il quale si denuncia il vizio dimotivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dellaprevalenza delle circostanze attenuanti generiche alla recidiva ai sensi dell’art.99, comma quarto, cod. pen.- è manifestamente infondato, ove si consideri checon l’atto di appello non è stata impugnata la statuizione relativa alriconoscimento di detta aggravante, così che il giudice dell’appello ha negato laprevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante ex art. 99,comma quarto, cod. pen. facendo applicazione del divieto previsto dall’art. 69,comma quarto, cod. pen., dal che deriva la manifesta infondatezza della pretesadifensiva in violazione di legge;considerato che risulta manifestamente infondata la deduzione difensivacirca la maturazione della prescrizione del delitto di ricettazione.

La difesa,invero, non considera che la pena edittale massima, in ragione della recidiva chel’aumenta di due terzi, è pari ad anni dodici e che il tempo necessario allaprescrizione aumenta ulteriore questa misura di altri due terzi, così pervenendosialla misura di 20 anni quale tempo necessario alla maturazione dellaprescrizione, al netto delle cause di sospensione. Il calcolo della prescrizionerisulta correttamente effettuato per la truffa alla pagina dodici, mentre le censuresul punto esposte dal ricorrente sono generiche, non spiegando eventuali vizi incui sarebbe incorsa la corte di appello;considerato che risultano inammissibili, infine, anche le deduzioni esposte inpunto di determinazione del trattamento sanzionatorio, giacché mirano ad unarivisitazione delle valutazioni discrezionali del giudice in punto di trattamentosanzionatorio, preclusa alla cognizione di questa corte quando -come nel caso dispecie- la graduazione della pena sia assistita da un apparato motivazionale nonarbitrario e non illogico (cfr.Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243),come risulta essere il caso del ragionamento formulato dalla corte d’appello, che,rinviando alla valutazione del giudice di primo grado, ne ha convalidato ilfondamento;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI