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Ordinanza — n. 25242/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25242/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was formulated in overly generic terms without referencing the actual content of the lower court's reasoning. The appellant argued for a review of the motivation, but the court found no specific elements linking the arguments to the decision's findings on the crime and liability. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it is formulated in generic terms lacking specific references to the actual content of the lower court's reasoning, thereby preventing the appellate judge from identifying the specific grounds for review.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal lack of specificity Code of Criminal Procedure sine qua non motivation motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione ricusazione fondata

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521
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Testo completo

e d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Arcuri,considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio dimotivazione, è formulato in termini oltremodo generici, essendo totalmente privodi qualsivoglia riferimento all’effettivo contenuto della motivazione della sentenzaimpugnata e, pertanto, non connotato da puntualità e concreta pertinenzacensoria, così , risultando privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base dellacensura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare irilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;che tale motivo risulta generico anche per mancanza di specificità, dedottadalla radicale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez.6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);che la corte d’appello adeguatamente motiva in ordine alla sussistenza delreato e della responsabilità del ricorrente (si vedano pagg. 3-4 della sentenzaimpugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI