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Sentenza — n. 25238/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime extinguished by withdrawal of complaint under Art. 152 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25238/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appealed judgment without remittal because the underlying crime extinguished due to the withdrawal of the complaint. The prosecution formally submitted a complaint against all current appellants, which was ritually accepted, satisfying the statutory requirements for extinction under Article 152 of the Penal Code. Consequently, the Court ruled that the criminal liability no longer existed and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 152 cod. pen.; Art. 340, comma 4 cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by the withdrawal of the complaint, the final judgment convicting the accused must be annulled without remittal, and the costs remain with the complainants.

Parole chiave

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extinction of crime withdrawal of complaint criminal appeal annulment procedural costs no remittal required condono delle spese procedurali ripetibili spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 152 cod. pen.
Art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
art. 152 cod. pen
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Testo completo

a la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Farina,rilevato che nelle more della trattazione è stata prodotta l’intervenutaremissione di querela nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti, con ritualeaccettazione, in presenza della quale si chiede che sia dichiarato l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata;considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio perchéil reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152 cod. pen.,remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata; che, dunque, sonopresenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva;ritenuto che da quanto esposto consegue l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela;ritenuto, infine, che le spese del procedimento restano a carico dei querelati,ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato é estinto perremissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI