Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to prove general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the first ground merely repeated arguments already rejected by the appellate court without new analysis. The second ground regarding general mitigating circumstances was dismissed because the law requires positive elements rather than the absence of negative ones. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the specific argumentation standards required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequo repetition of arguments already addressed in the appellate judgment, or if it fails to demonstrate that the denial of general mitigating circumstances lacks positive factual support.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
lla Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Vincenzo Daricca,ritenuto che il primo motivo d’impugnazione, con il quale viene dedotta laviolazione del divieto di bis in idem in relazione al capo C), oltre a essere affettoda genericità, si sostanzia nella mera ripresentazione delle medesimeargomentazioni di merito puntualmente affrontate e risolte dalla corte di appello(che pure ha accolto l’eccezione rispetto al capo b), con motivazione logica, noncontraddittoria, aderente alle emergenze processuali e conforme ai principi didiritto fissati in materia, supportata da argomentazione per lo più trascurate dalricorrente, dal che deriva l’inammissibilità del ricorso, giacchè «è inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.277710 – 01);considerato che il motivo con il quale si denuncia il vizio di omessamotivazione in ordine alle ragioni per cui non sono state riconosciute lecircostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato là dove, invece, varicordato che l'applicazione di attenuanti generiche non costituisce un dirittoconseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità delsoggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenzalegittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (in talsenso, tra molte, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01)e che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delleal fine della loro negazione (cfr.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022,Blanchi, Rv. 282693 – 01). Nel caso in esame, la corte di appello ha indicato neidiversi precedenti penali, anche specifici, la causa ostativa al riconoscimento dicircostanze attenuanti generiche;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI