Italian Court dismisses appeal claiming only direct victims can file fraud complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Rocca inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. Rocca argued that only those who suffered actual financial depletion could file a complaint for fraud, excluding those who merely suffered the deception. The court rejected this, citing established precedent that requires only a causal link between the deception, profit, and damage, regardless of whether the deceived party is the direct victim of the loss.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; The complaint for fraud may be filed by any person deceived, not solely by the one who suffered the financial loss, provided a causal link exists between the deception, the profit, and the damage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Gianluca Rocca,ritenuto che l’unico motivo d’impugnazione -con il quale il ricorrente sostieneche nel delitto di truffa la querela può essere presentata soltanto da chi abbiasubito il depauperamento e non anche da chi abbia subito il raggiro- èmanifestamente infondato, trattandosi di prospettazione giuridica che contrastacon l’assolutamente consolidato orientamento di legittimità che ha spiegatoche«ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità frala persona indotta in errore e quella che ha subito il danno patrimoniale, purché,anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nessodi causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno» (Sez. 2, n. 45599 del30/10/2024, Rv. 287155 – 01;
Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025, Rv. 288647 –03). Va rimarcato che il principio ha portata generale e non limitata all’ipotesi incui il raggirato non sia il proprietario del bene fraudolentemente sottratto, percome si evince dalla lettura delle sentenze ora citate, che si oppongono alcontrario assunto difensivo;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI