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Ordinanza — n. 25235/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming only direct victims can file fraud complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25235/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Rocca inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. Rocca argued that only those who suffered actual financial depletion could file a complaint for fraud, excluding those who merely suffered the deception. The court rejected this, citing established precedent that requires only a causal link between the deception, profit, and damage, regardless of whether the deceived party is the direct victim of the loss.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; The complaint for fraud may be filed by any person deceived, not solely by the one who suffered the financial loss, provided a causal link exists between the deception, the profit, and the damage.

Parole chiave

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fraud complaint filing deception victim status causal link requirement financial depletion necessity criminal procedure admissibility danno patrimoniale procurato con astuzia accusa di truffa contributo causale

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45599 del 30/10/2024
Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025
Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025, Rv.
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Testo completo

e d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Gianluca Rocca,ritenuto che l’unico motivo d’impugnazione -con il quale il ricorrente sostieneche nel delitto di truffa la querela può essere presentata soltanto da chi abbiasubito il depauperamento e non anche da chi abbia subito il raggiro- èmanifestamente infondato, trattandosi di prospettazione giuridica che contrastacon l’assolutamente consolidato orientamento di legittimità che ha spiegatoche«ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità frala persona indotta in errore e quella che ha subito il danno patrimoniale, purché,anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nessodi causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno» (Sez. 2, n. 45599 del30/10/2024, Rv. 287155 – 01;

Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025, Rv. 288647 –03). Va rimarcato che il principio ha portata generale e non limitata all’ipotesi incui il raggirato non sia il proprietario del bene fraudolentemente sottratto, percome si evince dalla lettura delle sentenze ora citate, che si oppongono alcontrario assunto difensivo;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI