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Ordinanza — n. 25232/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25232/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25232/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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12/1994avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi presentati congiuntamente nell’interesse di Giovanna LuciaGreco e di Francesco Bologna e la memoria pervenuta nell’interesse di entrambi,ritenuto che il primo motivo -con il quale si sostiene l’insussistenza delrequisito di un apprezzabile lasso temporale dell’occupazione e la mancatavalutazione di tale profilo da parte della corte di appello, che ha ritenutosufficiente la mera abusività dell’occupazione- è manifestamente infondato,appello ha affermato che ai fini della configurabilità dell’occupazione è sufficientedimostrare l’abusività della stessa e la non temporaneità, mentre taletemporaneità non deve essere necessariamente predeterminata, così facendocorretta applicazione dell’orientamento di questa corte a mente del quale ildelitto di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazionesi protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà digodimento spettante al titolare del bene (ex plurimis Sez. 2, n. 46692 del02/10/2019);considerato che il secondo motivo -con il quale si deduce la configurabilitàdella scriminante dello stato di necessità- è inammissibile perchémanifestamente infondato e reiterativo dell’identico motivo di appello respintodalla corte di merito (cfr. pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata) facendo correttaapplicazione del principio di diritto a mente del quale «il delitto di occupazioneabusiva di un bene immobile è scriminato dallo stato di necessità conseguente alpericolo di danno grave alla persona, che può consistere anche nellacompromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentalidell'individuo, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., a condizione che ricorrano,per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi dellascriminante, ossia l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità altrimentidel pericolo, sicché essa può essere invocata solo in relazione a un pericolofine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa» (Sez. 6, n. 8845del 26/02/2026, Rv. 289535 – 01);considerato che il terzo motivo -con il quale si deduce la configurabilità dellacausa di esclusione di cui all’art. 131 bis cod. pen.- è inammissibile perchémanifestamente infondato e reiterativo dell’identico motivo di appello respintodalla corte di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) facendo correttaapplicazione del principio di diritto a mente del quale «La causa di esclusionedella punibilità per la particolare tenuità del fatto, anche a seguito dellanovellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n.1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile con riguardo al delitto diinvasione di terreni o edifici pubblici, nel caso in cui l'occupazione arbitraria deglistessi si prolunga per un consistente lasso di tempo e finché essa perdura, postoche il riferimento alla "condotta susseguente al reato" presuppone l'esaurimentodell'azione criminosa, incompatibile con la sua perduranza» (Sez. 2, n. 15062 del29/01/2026, Rv. 289792 - 01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 633 cod. pen, art. 2 Cost, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 25232/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazionesi protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà digodimento spettante al titolare del bene (ex plurimis Sez. 2, n. 46692 del02/10/2019);considerato che il secondo motivo -con il quale si deduce la configurabilitàdella scriminante dello stato di necessità- è inammissibile perchémanifestamente infondato e reiterativo dell’identico motivo di appello respintodalla corte di merito (cfr. pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata) facendo correttaapplicazione del principio di diritto a mente del quale «il delitto di occupazioneabusiva di un bene immobile è scriminato dallo stato di necessità conseguente alpericolo di danno grave alla persona, che può consistere anche nellacompromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentalidell'individuo, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., a condizione che ricorrano,per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi dellascriminante, ossia l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità altrimentidel pericolo, sicché essa può essere invocata solo in relazione a un pericolofine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa» (Sez. 6, n. 8845del 26/02/2026, Rv. 289535 – 01);considerato che il terzo motivo -con il quale si deduce la configurabilità dellacausa di esclusione di cui all’art. 131 bis cod. pen.- è inammissibile perchémanifestamente infondato e reiterativo dell’identico motivo di appello respintodalla corte di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) facendo correttaapplicazione del principio di diritto a mente del quale «La causa di esclusionedella punibilità per la particolare tenuità del fatto, anche a seguito dellanovellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n.1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile con riguardo al delitto diinvasione di terreni o edifici pubblici, nel caso in cui l'occupazione arbitraria deglistessi si prolunga per un consistente lasso di tempo e finché essa perdura, postoche il riferimento alla "condotta susseguente al reato" presuppone l'esaurimentodell'azione criminosa, incompatibile con la sua perduranza» (Sez. 2, n. 15062 del29/01/2026, Rv. 289792 - 01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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durata dell'infrazione momento del reato termine calcolato a ore proroga della carcerazione preventiva deduzione in funzione della durata del possesso prolungamento dell'orario di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 633 cod. pen
art. 2 Cost
art. 131 bis cod. pen
289535 – 01);considerato che il terzo motivo -con il quale si deduce la configurabilità dellacausa di esclusione di cui all’art. 131 bis cod. pen.- è inammissibile perchémanifestamente infondato e reiterativo dell’identico motivo di appello respintodalla corte di merito (cfr.
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12/1994avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi presentati congiuntamente nell’interesse di Giovanna LuciaGreco e di Francesco Bologna e la memoria pervenuta nell’interesse di entrambi,ritenuto che il primo motivo -con il quale si sostiene l’insussistenza delrequisito di un apprezzabile lasso temporale dell’occupazione e la mancatavalutazione di tale profilo da parte della corte di appello, che ha ritenutosufficiente la mera abusività dell’occupazione- è manifestamente infondato,appello ha affermato che ai fini della configurabilità dell’occupazione è sufficientedimostrare l’abusività della stessa e la non temporaneità, mentre taletemporaneità non deve essere necessariamente predeterminata, così facendocorretta applicazione dell’orientamento di questa corte a mente del quale ildelitto di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazionesi protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà digodimento spettante al titolare del bene (ex plurimis Sez. 2, n. 46692 del02/10/2019);considerato che il secondo motivo -con il quale si deduce la configurabilitàdella scriminante dello stato di necessità- è inammissibile perchémanifestamente infondato e reiterativo dell’identico motivo di appello respintodalla corte di merito (cfr. pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata) facendo correttaapplicazione del principio di diritto a mente del quale «il delitto di occupazioneabusiva di un bene immobile è scriminato dallo stato di necessità conseguente alpericolo di danno grave alla persona, che può consistere anche nellacompromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentalidell'individuo, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., a condizione che ricorrano,per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi dellascriminante, ossia l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità altrimentidel pericolo, sicché essa può essere invocata solo in relazione a un pericolofine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa» (Sez. 6, n. 8845del 26/02/2026, Rv. 289535 – 01);considerato che il terzo motivo -con il quale si deduce la configurabilità dellacausa di esclusione di cui all’art. 131 bis cod. pen.- è inammissibile perchémanifestamente infondato e reiterativo dell’identico motivo di appello respintodalla corte di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) facendo correttaapplicazione del principio di diritto a mente del quale «La causa di esclusionedella punibilità per la particolare tenuità del fatto, anche a seguito dellanovellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n.1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile con riguardo al delitto diinvasione di terreni o edifici pubblici, nel caso in cui l'occupazione arbitraria deglistessi si prolunga per un consistente lasso di tempo e finché essa perdura, postoche il riferimento alla "condotta susseguente al reato" presuppone l'esaurimentodell'azione criminosa, incompatibile con la sua perduranza» (Sez. 2, n. 15062 del29/01/2026, Rv. 289792 - 01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI