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Ordinanza — n. 25228/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it requires re-evaluating evidence and facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25228/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated the law by failing to acquit them and lacked proper reasoning regarding their identity and conduct. The court rejected these claims, stating that the Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or substitute its own judgment for that of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or substitute its own judgment for that of the trial court, and appeals must be dismissed if they propose a re-reading of the evidence to re-assess the merits.

Parole chiave

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inadmissibility appeal re-evaluation of evidence Court of Cassation limits substitution of judgment procedural preclusion recidiva nell'infrazione criminalità persistente precedenti penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

/2025 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Rosario Domenico Berlingieri,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge, in relazione alla mancata assoluzione del ricorrente, e il vizio di carenza dimotivazione, in tutte le sue forme, in relazione alla sua identificazione, nonché ilsecondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio dicarenza e illogicità della motivazione in ordine all’imputazione della condotta alricorrente, sono entrambi non consentiti perché propongono una rilettura delcompendio probatorio diretta ad una rivalutazione del merito che si sottrae allacognizione della corte di legittimità, stante la preclusione per la Corte dicassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare latenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);che il giudice di merito ha adeguatamente motivato sulla responsabilità,valorizzando il compendio probatorio posto alla base dell’identificazione dellapersona e del riconoscimento del ricorrente, alla luce delle videoregistrazioni edelle dichiarazioni del teste (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), nonchécon riferimento alla mancata qualificazione del fatto nei termini di furto, in talmodo confermando la tesi del giudice di primo grado, basata sulla mancanza dielementi univocamente indicativi della sussistenza di tale reato (si vedano pagg.4-5 della sentenza impugnata);ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge, con riferimento alla mancata esclusione della recidiva è manifestamenteinfondato;che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non puòfondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questirisultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base aicriteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui siprocede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressacondotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto cheabbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"(si veda pag. 7 ove la corte d’appello illustra compiutamente gli elementi afondamento della recidiva, tra i quali: l’entità del fatto, desumibile dalla penainflitta per precedente condanna, la vicinanza temporale con il fatto oggetto delprocedimento, l’omogeneità delle violazioni);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI