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Ordinanza — n. 25226/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterating appellate grievances without new arguments or legal comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25226/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued procedural violations and substantive errors regarding the revocation of a witness's admission and the application of non-punishability clauses. The court rejected these claims as merely repetitive of grievances already dismissed in the appellate judgment, noting the lower court had adequately addressed all points without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 604, comma 1, c.p.p.; Art. 605, comma 1, c.p.p.: Appeals that merely reiterate grievances already decided by the appellate court, lacking new arguments or a comparison with the lower court's reasoning, are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grievances appellate review lack of comparison court costs procedural vices substantive error rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 604, comma 1, c.p.p.
Art. 605, comma 1, c.p.p.
Art. 131-bis, cod. pen.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
D. Lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen.,sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608-01) e ivi puntualmentedisattese con argomentazioni precisamente dirette a confutare tali doglianze,risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita inquesta sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
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Testo completo

e d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Vincenzo Sapia,ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito elencati: il primo, chededuce il vizio di violazione di legge processuale e il vizio di motivazione, permancata declaratoria di assenza dell’imputato e mancata dichiarazione didibattimento; il secondo, che deduce gli stessi vizi in ordine alla revoca dellateste a discarico e al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria; il terzo,che deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità, in relazione al diniego diapplicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen., per erroneavalutazione della non abitualità della condotta e della tenuità dell’offesa, e altresìper mancata considerazione del requisito della condotta susseguente al reato,come introdotto dal D.

Lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, nonché, infine, inrelazione alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento, ai sensi dell’art.635, cod. pen.,sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmentedisattese con argomentazioni precisamente dirette a confutare tali doglianze,risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita inquesta sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l’altrocaratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza diconfronto con la motivazione, la quale illustra compiutamente le ragioni poste afondamento della decisione formulata con argomentazioni esenti da vizi logici;che la corte d’appello ha infatti correttamente risposto a tutte le doglianze,evidenziando altresì l’inammissibilità per genericità di alcune censure difensive inragione del mancato confronto con le motivazioni della sentenza di primo grado(si vedano, in particolare: pag. 4 con riferimento alla prima censura, ove ilgiudice d’appello rileva la correttezza delle plurime notificazioni effettuate,implicitamente motivando in ordine all’infondatezza della doglianza; pagg. 4-5, inmerito alla fondatezza della revoca dell’ammissione della teste Uva Anna Patrizia,in senso conforme, altresì, alla consolidata giurisprudenza di questa Corte; pag.6 con riferimento agli elementi costitutivi del reato di danneggiamento eall’esclusione della particolare tenuità in ragione della portata offensiva delfatto);che, quanto al diniego di applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., la corte dimerito ha correttamente rilevato l’inammissibilità dei correlati motivid’impugnazione, in quanto privi di confronto con le argomentate motivazioni delgiudice di primo grado, peraltro confronti alla giurisprudenza di questa Corte, amente della quale, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato conriferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non ènecessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI