Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25220/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are repetitive and lack new evidence or logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25220/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding the right to defense and evidentiary errors. The appellant argued that the trial court failed to question witness Pirozzi and incorrectly assessed the exclusive availability of stolen stamps, but these points were already fully addressed and dismissed in the appellate proceedings. The court ruled that such arguments constitute mere repetitions prohibited by law and do not meet the threshold for a new review of the case merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, lett. b), c), d), e) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds merely reiterate complaints already decided in the lower instance or if the alleged defects do not justify a new evaluation of the case facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments right to defense evidentiary assessment preclusion principle Cassazione Rome criminal procedure mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, lett. b), c), d), e) c.p.p.
275100-01);considerato, quanto alla censura correlata alla mancata assunzione dellatestimonianza di Pirozzi, va ribadito che «la prova decisiva, la cui mancataassunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606,comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
275100-01);considerato, quanto alla censura correlata alla mancata assunzione dellatestimonianza di Pirozzi, va ribadito che «la prova decisiva, la cui mancataassunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606,comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di Fabio Bagalini, la memoriadifensiva e le memorie di replicaritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi ivizi di cui all’art. 606, lett. b), c), d), e), in ordine alla valutazione delle prove,nella specie: il primo, che lamenta la violazione del diritto di difesa per mancataescussione del teste Pirozzi, e il secondo, che contesta la correttezza dellamotivazione nella parte in cui ha ritenuto provate l’esclusiva disponibilità daparte del ricorrente del vano in cui erano conservati i timbri oggetto di furto,nonché la natura unipersonale della società intestataria della spedizionecontenente i timbri oggetto del reato, sono entrambi non consentiti perchémeramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmentedisattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), risolvendosi in una proposta dilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01);considerato, quanto alla censura correlata alla mancata assunzione dellatestimonianza di Pirozzi, va ribadito che «la prova decisiva, la cui mancataassunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606,comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suoaccadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultatoè destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi diprova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storicovalutativo favorevole al ricorrente» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv.277035 – 01), dal che discende la sua inammissibilità;considerato che, nel denunciare l’illogicità della motivazione sulla base delladiversa lettura dei dati processuali, di una diversa ricostruzione storica dei fatti,di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova,tali motivi incorrono nel vizio d’inammissibilità, stante la preclusione per la Cortedi cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare latenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitatole ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomentigiuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato(si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove il giudice adito rileva l’attendibilitàdelle testimonianze assunte a sostegno dell’addebito, nonché la superfluitàdell’escussione del teste Pirozzi; infine, pag. 4 in ordine all’esclusività delladetenzione dei timbri oggetto di ricettazione, nella disponibilità del soloricorrente);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rimarcato che l’esito non viene superato dalle argomentazioni contenutenelle memorie e nelle repliche sopravvenute.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI