Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25219/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25219/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding criminal liability and procedural requirements. The appellant argued violations of the Penal Code and Criminal Procedure Code, but the court found the reasoning generic and disconnected from the contested judgment's logic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal must specify the exact grounds for violation of law or lack of motivation; generic appeals that fail to correlate the arguments with the contested decision are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific grounds inadmissible appeal criminal liability procedural requirements generic reasoning Corte di Cassazione art. 364 c.p.p. cosa generica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648, cod. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., e al giudizio direquisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Gilberto Popolo,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge e il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine algiudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648, cod. pen., e al giudizio direquisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, afronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, nonindica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendoal giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato;che tale motivo risulta generico anche per mancanza di specificità, dedottadalla radicale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez.6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);che la corte d’appello adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delreato e alla responsabilità del ricorrente (si vedano pagg. 3-4 della sentenzaimpugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI