Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding criminal liability and procedural requirements. The appellant argued violations of the Penal Code and Criminal Procedure Code, but the court found the reasoning generic and disconnected from the contested judgment's logic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal must specify the exact grounds for violation of law or lack of motivation; generic appeals that fail to correlate the arguments with the contested decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Gilberto Popolo,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge e il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine algiudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648, cod. pen., e al giudizio direquisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, afronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, nonindica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendoal giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato;che tale motivo risulta generico anche per mancanza di specificità, dedottadalla radicale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez.6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);che la corte d’appello adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delreato e alla responsabilità del ricorrente (si vedano pagg. 3-4 della sentenzaimpugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI