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Ordinanza — n. 25218/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive and credibility assessment is a factual matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25218/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding legal violations and insufficient motivation. The court found the appellant's claims merely reiterated grievances already dismissed in the appellate stage and noted that the credibility of the victim's testimony is a factual evaluation reserved for the lower courts. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the criminal conviction or sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on repetitive grievances or challenges to the factual assessment of victim credibility are inadmissible as they lack novelty or constitute a re-evaluation of facts reserved for the trial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances victim credibility factual assessment cassazione ordinanza reiterazione di reati penali aggravamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1, secondo inciso, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen.,sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
276970-01) eivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, risolvendosiin una proposta di lettura alternativa del merito non scrutinabile in sede dilegittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
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Testo completo

d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Domenico Saia,lette le conclusioni della parte civile Russo Antonino, pervenute in data05/06/2026;ritenuto che tutti i motivi di ricorso come di seguito individuati: il primo, conil quale si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di insufficienza econtraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta afondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 61, n.5, 628, commi primo, secondo e terzo, n. 1, cod. pen.; il secondo, con il quale sideduce il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine allamancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624, cod. pen.; il terzo, con ilquale si deduce il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione inordine al diniego di applicazione dell’art. 62-bis, cod. pen., nonché infine ilquarto, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio d’insufficientemotivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensidegli artt. 132, 133, cod. pen.,sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) eivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, risolvendosiin una proposta di lettura alternativa del merito non scrutinabile in sede dilegittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l’altrocaratterizzata da richiami al fatto e da evidente genericità nella suaformulazione, in assenza di approfondito confronto con la motivazione (si vedanopagg. 2-3 della sentenza impugnata, ove il giudice adito motiva sull’attendibilitàdella persona offesa, la cui narrazione appare coerente e circostanziata, anchealla luce dell’inattendibilità totale, per contro, della versione del ricorrente, lacondotta del quale segue la sequenza tipica della rapina e la cui personalitàimpedisce una riforma in melius del trattamento sanzionatorio, in considerazionedella scarsa genuinità del suo contributo processuale e dei suoi precedentipenali);osservato che, inoltre, ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità delladeposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi allaCorte di cassazione, in ossequio al principio secondo il quale la valutazione dellacredibilità della per sona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto cheha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudicee non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non siaincorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr., Sez.

U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione). Contraddizioni che non si rinvengononella motivazione della sentenza in esame.rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;evidenziato, infine, che non può darsi seguito alla richiesta di condannaalla rifusione delle spese sostenute nel grado, tardivamente avanzata dalla partecivile Russo Antonino;osservato che, a tale riguardo, l’art. 611, comma 1, secondo inciso, cod.proc. pen. stabilisce che le parti private hanno facoltà di presentare motivi nuovie memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza; la stessa norma fissa unsuccessivo termine, fino a cinque giorni prima dell’udienza, per presentarememoria di replica.

Ciò premesso, va rilevato come la parte civile non abbiarispettato il primo termine, visto che le memorie sono pervenute in data05/06/2026, undici giorni prima dell’udienza, quando era oramai spirato iltermine di quindici giorni ora richiamato;rimarcato che l'ulteriore termine di cinque giorni prima dell’udienza(astrattamente rispettato) è fissato per le memorie di replica e non per lapresentazione delle richieste principali, che vanno avanzate nel già richiamatotermine di quindici giorni prima dell’udienza, al fine di stabilire un contraddittoriopieno sul punto, consentendo alla controparte di replicare alla richiesta.

Replicache viene, invece, impedita ove la richiesta principale -come nel caso in esame-sia avanzata nel termine stabilito per le memorie di replica;ritenuto che da quanto esposto consegue che la memoria di parte civilenon può essere presa in considerazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI