Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued for a new trial regarding sentencing and evidence evaluation, but the court found these grounds generic and lacking specific comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to substantiate its claims with precise legal arguments against the contested decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and lacks specific arguments correlating with the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Carlo Milici,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale con riferimento agli artt. 132, 133, cod. pen.,nonché il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio diresponsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 628, commi primo e terzo, n. 1,cod. pen., è generico per mancanza di specificità, perché formulato senza alcunconfronto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale tuttavia sicontesta la correttezza sulla base doglianze relative alla commisurazione dellapena, nonché alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento delgiudizio di responsabilità, non consentite in sede di legittimità;che in assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, il ricorso è daritenersi inammissibile (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.281521 – 01), anche considerata la manifesta infondatezza del medesimo,diretto a censurare la motivazione della sentenza impugnata che, per contro, conspecifico riguardo alla valutazione della prova formula argomentazionilogicamente lineari e non scrutinabili in questa sede (si vedano pagg. 2-4 dellasentenza impugnata sulla verifica dattiloscopica);ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio motivazione, in tutte lesue forme, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cuiall’art. 62-bis, cod. pen., con riguardo alla marginalità della condotta, èmanifestamente infondato, giacché contesta la correttezza della valutazione dellacorte d’appello, tuttavia esente da vizi, posta a fondamento della determinazionedel trattamento sanzionatorio, peraltro oggetto di riforma favorevole;che, con specifico riferimento al diniego di applicazione dell’art. 62-bis, cod.pen., tale motivo non è consentito in presenza di una motivazione corretta indiritto e basata sul principio di legittimità a mente del quale, nel motivare ildiniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che ilgiudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri datale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;
Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI