Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25214/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding sentencing equivalence and discretionary balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25214/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fatmir Mollaj inadmissible due to a lack of specificity in his first ground and a manifestly unfounded second ground. The appellant argued for a specific review of the sentencing equivalence, but the court noted the appellate court utilized multiple factors beyond recidivism, including the defendant's defensive strategy, intent, abandonment of a co-accused, and prior burglary history. The court ruled that the appellate judge's discretionary balancing of these elements was not arbitrary and thus fell outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific; discretionary sentencing balances are inadmissible unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity sentencing equivalence discretionary balance cassation review procedural inadmissibility aggravamento della pena riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

te d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Fatmir Mollaj,ritenuto che il primo motivo ricorso, che deduce il vizio di motivazione inordine al bilanciamento di circostanze, con esito dell’equivalenza è aspecifico, inquanto il ricorrente non considera che la corte di appello ha fatto ricorso alla c.d.doppia motivazione ed è pervenuta all’equivalenza sulla base di altri elementi -diversi dalla recidiva- precipuamente indicati nel corpo della motivazione, e con iquali il ricorrente non si confronta, dal che discende il rilevato difetto dispecificità;considerato che la valutazione sul giudizio di bilanciamento èdiscrezionale edè sottratto al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendosiritenere quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata aritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto(Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono,pertanto, incensurabili (si veda pag. 23 della sentenza impugnata, ove il giudiceadito fonda le proprie valutazioni su una pluralità di elementi dotati diapprezzabile rilevanza: la strategia difensiva del ricorrente, per lo più incentratasulla negazione dei fatti; il dolo del medesimo, tratto dalla programmazione dellarapina e dalla predisposizione di mezzi per la sua esecuzione; la condotta,immediatamente successiva al fatto, di noncurante abbandono del compliceferito; e, infine, la vita ante acta del ricorrente, caratterizzata da evidenze dipregressi furti in abitazione);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione,in tutte le sue forme, in ordine alla determinazione del trattamentosanzionatorio, è manifestamente infondato, giacché, nel radicare la doglianzanell’asserita irrilevanza degli episodi posti a fondamento dell’aggravamento dellemisure cautelari applicate al ricorrente - aggravamento disposto con ordinanzadella Corte d’Appello di Brescia del 12.9.2025, successivamente annullata dalTribunale del Riesame in ragione della minima entità di tali episodi - censura viziche non emergono dalla sentenza di secondo grado, la quale, per contro, articolamotivazioni coerenti rispetto al quadro probatorio;che deve infatti comunque ritenersi pertinente il richiamo, svolto dalla corted’appello, alle violazioni delle prescrizioni cautelari nella determinazione dellapena, atteso che il riconoscimento della loro più contenuta gravità in sede diriesame non vale ad escluderne la sussistenza, la quale anzi può validamenteporsi a fondamento della determinazione del quantum sanzionatorio, nonscrutinabile in questa sede ove questo non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI