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Ordinanza — n. 25213/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to repetition of arguments and lack of specific prescription analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25213/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Cristian d'Alessandri and Graziella Cortesi inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for procedural nullity regarding notification and questioned the factual assessment of their guilt, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. The court further ruled that the lower court's failure to explicitly address prescription was specific because it had only analyzed the issue for a co-defendant, rendering the appeal legally infounded.

Regesto Legislator

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Art. 415-bis c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely repeat grievances already dismissed with exhaustive reasoning, or if the specific ground of prescription is not properly addressed in the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds specificity of prescription procedural nullity factual assessment preclusion termine di sospensione inosservanza del termine perentorio durata eccessiva del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 415-bis c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 415-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., sonoentrambi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
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Testo completo

3/1951avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di Cristian d’Alessandri e di GraziellaCortesi,ritenuto che il primo motivo di ricordo presentato nell’interesse di entrambi iricorrenti, che deduce il vizio di violazione di norma processuale, per mancatadeclaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio, in ragione della nullitàdelle notifiche dell’avviso ex art. 415-bis, cod. proc. pen., nonché il secondomotivo, che deduce il vizio di carenza, illogicità e contraddittorietà dellamotivazione con riferimento alla valutazione della prova posta a base del giudiziodi responsabilità per il reato di cui agli artt. 99, 81, 648, cod. pen., sonoentrambi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici;che, in relazione al primo motivo d’impugnazione, il giudice di merito haspiegato che un migliore approfondimento degli atti processuali aveva consentitodi appurare che, diversamente da quanto precedentemente ritenuto, l’avviso aisensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen. era stato correttamente notificato, sicchènon si era prodotta alcuna nullità. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso,il giudice, anche per ragioni di economia processuale, ha il preciso obbligo dievitare la ripetizione di attività che si sono, invece, svolte regolarmente, nonpotendosi pretendere di fare regredire il procedimento alla fase delle indaginipreliminari allorquando, a una valutazione più approfondita, si riscontri chel’avviso delle loro conclusioni sia stato regolarmente notificato.

Dal che discendeche del tutto legittimamente i giudici di primo grado hanno dato corso alprocesso. Va aggiunto che -diversamente da quanto sostenuto con il ricorso- lacorte di appello ha illustrato (alla pagina 11) le modalità di notificazione di taleavviso nei confronti di tutti gli imputati, ivi compresa Graziella Cortesi, cosìrisultando altresì manifestamente infondata la generica denuncia di omessanotificazione nei suoi confronti;quanto al motivo relativo all’affermazione della responsabilità a carico dientrambi i ricorrenti in senso, la corte di appello, alle pagg. 12-16, hacompiutamente motivato circa la ritenuta genuinità dei riconoscimenti effettuatidalle persone offese e l’irrilevanza delle deduzioni difensive volte a contestare larobustezza del compendio probatorio a carico dei ricorrenti, così che le censure sirisolvono in una proposta di lettura alternativa del merito e di rivalutazione delcompendio probatorio, non consentita in sede di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv. 275100-01), anche perché meramente reiterativa dei medesimi rilievi dimerito sollevati con il gravame, affrontati e puntualmente risolti dalla corte diappello con motivazione logica, non contraddittoria e, in quanto tale, priva di vizicensurabili in sede di legittimità;osservato, inoltre, che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità delladeposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi allaCorte di cassazione, in ossequio al principio secondo il quale la valutazione dellacredibilità della per sona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto cheha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudicee non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non siaincorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr., Sez.

U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione). Contraddizioni che non si rinvengononella motivazione della sentenza in esame;ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge in ordine alla mancata declaratoria di non procedibilità per decorso deltermine di prescrizione, la cui deduzione è stata rigettata dalla corte d’appellosulla base della sussistenza della recidiva reiterata e specifica, per la ricorrenteCortesi, e infraquinquennale per il ricorrente Alessandri è aspecifico emanifestamente infondato;è aspecifico in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, lacorte di appello non ha affrontato il tema della prescrizione nei confronti degliodierni ricorrenti, ma soltanto per il coimputato D’Alessandri Davide.

A ciò siaggiunga che, in relazione a tale posizione, la corte di appello non ha tenutoconto della recidiva, dal che discende l’aspecificità, che si configura quando ilmotivo d'impugnazione non si confronta con la reale motivazione della sentenzaimpugnata;è manifestamente infondato, atteso che la corte di appello -nei confronti diD'Alessandri Davide, ha correttamente determinato in dieci anni il temponecessario alla prescrizione, ossia la pena edittale massima prevista per il delittodi ricettazione (otto anni di reclusione) aumentata di un quarto (due anni) pereffetto degli atti interruttivi, così che, applicando gli identici criteri per il fatto inesame, considerando che i reati in contestazione, dalla lettura dell’imputazione,risultano commessi il 26/12/2015, ne discende che essi andavano a estinguersi il26/12/2025, in una data successiva alla pronuncia della sentenza di appello,emessa il 23/09/2025;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;rimarcato che l’inammissibilità del ricorso impedisce l’instaurazione di unregolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che lasentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta preclusoqualsiasi accertamento sulla prescrizione del reato successiva alla sentenzaimpugnata.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI