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Ordinanza — n. 25212/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on money laundering appeal as merely reiterative of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25212/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were merely reiterative of grievances already dismissed in the second instance. The appellant argued for a different reading of the facts regarding money laundering, but the court found these claims infounded since the lower court had already thoroughly addressed the evidence of illicit funds and the defendant's knowledge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals that merely reiterate grievances already dismissed in the second instance without presenting new grounds or alternative interpretations of the facts are inadmissible.

Parole chiave

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money laundering reiterative appeal inadmissible appeal second instance Cassazione dolo di riciclaggio procedural admissibility confisca sotto sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis c.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., sonoentrambi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni esenti da vizi logici, risolvendosi in una proposta di letturaalternativa del merito e di rivalutazione del materiale probatorio non consentitain questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 7257 del 13/11/2019
Sez. 1, n. 2561 del 11/12/2022
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Testo completo

orte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Ivan Arnaboldi,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge per erronea qualificazione del dolo di riciclaggio, nonché il secondo motivo,che deduce il vizio di carenza e manifesta illogicità di motivazione, in ordine algiudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648-bis, cod. pen., sonoentrambi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni esenti da vizi logici, risolvendosi in una proposta di letturaalternativa del merito e di rivalutazione del materiale probatorio non consentitain questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tral’altro caratterizzata da manifesta infondatezza, giacché le doglianze censuranovizi che non emergono dal testo della sentenza impugnata, la qualecorrettamente e compiutamente motiva in ordine alla responsabilità delricorrente e alla sussistenza del reato di riciclaggio;che il giudice d’appello ha infatti puntualmente accertato gli elementi posti afondamento della responsabilità per il reato di riciclaggio, tra i quali la pienarappresentazione del ricorrente circa l’origine illecita delle ingenti somme oggettodi trasferimento (si veda la ricostruzione fattuale esposta alle pagine 5 eseguenti, sulla base delle prove quivi indicate, oltre che quanto illustrato allapag. 9 della sentenza impugnata, ove il giudice d’appello correttamente individual’esistenza di un traffico illecito e di trasferimenti di ingenti somme di denaro,sprovvisti tuttavia di documentazione capace di giustificarne la provenienza; siveda altresì pag. 10 della sentenza impugnata, ove il giudice puntualmente sipronuncia sull’idoneità dissimulatoria della condotta di trasferimento del denaro);ribadito che «il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condottacostitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti,realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purchè unitariamente riconducibiliall'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienzadelittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto,con la conseguenza che non è essenziale la preventiva individuazione eprevisione dei singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati divolta in volta in ragione della loro rilevanza per l'acquisizione definitiva delprovento del delitto» (Sez. 2, n. 7257 del 13/11/2019, dep. 2020, Rv. 278374 –01), così che risulta manifestamente infondato l’assunto secondo cui la condottadell’imputato costituisca un mero post factum, là dove, invece, dallaricostruzione della doppia sentenza conforme, emerge come essa si inserisse inuna sequenza di attività, tutte collegate dal comune scopo di dissimulare l’origineillecita del denaro;che nel solco di tale principio si inserisce anche la sentenza citata dalricorrente (Sez. 1, n. 2561 del 11/12/2022, dep. 2023), la quale, in unafattispecie simile a quella in esame, nello stabilire la competenza per territorio, èesplicita nello specificare che l’ultimo atto preordinato all’occultamento dellaprovenienza delittuosa è quello del reingresso/reintroduzione del denaro in Italia,ossia la condotta contestata al ricorrente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI