Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25211/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning on continued offense application under Art. 81 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25211/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint regarding the lack of reasoning on the application of the continued offense under Article 81 of the Penal Code was merely reiterative of arguments already dismissed in the appellate court. The court found the lower judgment sufficiently motivated, explaining that the absence of a criminal conspiracy prevented the application of the more favorable sentencing regime, distinguishing this case from prior fraud cases involving established continuations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal based solely on the alleged lack of reasoning for not applying the continued offense provision is inadmissible if it merely reiterates complaints already addressed and rejected in the appellate decision, as the lower court's assessment of the absence of a criminal conspiracy is not precluded by prior precedents.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued offense Art. 81 Penal Code lack of reasoning reiterative complaint inadmissible appeal criminal conspiracy sentencing regime recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
260608-01) ed è anche manifestamente infondato, giacché la sentenzaimpugnata compiutamente illustra le ragioni per le quali non appare applicabile iltrattamento sanzionatorio più favorevole di cui all’art. 81 cpv., cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 81 cod. pen
260608-01) ed è anche manifestamente infondato, giacché la sentenzaimpugnata compiutamente illustra le ragioni per le quali non appare applicabile iltrattamento sanzionatorio più favorevole di cui all’art. 81 cpv., cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di Alessandro Corridore e le memoriesopravvenute,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione inrelazione al diniego di applicazione della disciplina del reato continuato di cuiall’art. 81 cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianzegià dedotte in appello e ivi puntualmente disattese (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) ed è anche manifestamente infondato, giacché la sentenzaimpugnata compiutamente illustra le ragioni per le quali non appare applicabile iltrattamento sanzionatorio più favorevole di cui all’art. 81 cpv., cod. pen., la cuiratio risiede nella sussistenza di un disegno criminoso atto a configurare unvincolo di appartenenza delle varie fattispecie ad una medesima inizialerappresentazione, ritenuta qui mancante, non essendo i plurimi episodi criminosicapaci di rivelare l’identità di un programma predeterminato, bensì soltanto laproclività a delinquere del ricorrente, atteso che, a dispetto della frequenza dellecondotte, anche ravvicinate nel tempo, queste sembrano essere piuttostoespressione di plurime deliberazioni occasionali (si vedano pagg. 8-9 dellasentenza impugnata ove il giudice adito adeguatamente motiva, facendo altresìrinvio alla giurisprudenza di legittimità);considerato che tale valutazione non è preclusa dall’esistenza di precedentisentenze (genericamente richiamate nel ricorso) che avrebbero riconosciuto lacontinuazione in relazione ad altri fatti di truffa;considerato che la rilevata inammissibilità non è superata dalle memoriesopravvenute;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI