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Ordinanza — n. 25210/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of procedural violation and unsupported evidentiary inference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25210/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ernesto Pulvirenti inadmissible, rejecting claims of procedural violations and insufficient motivation. The appellant argued that the second-instance court improperly relied solely on the victim's complaint and failed to address contradictions in the evidence. The court ruled that the lower court correctly excluded the complaint from the evidentiary basis and that the conviction rested on a comprehensive chain of proof including financial documents and witness testimony, making the appeal's arguments logically unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 153-bis, 512-bis, 727 cod. proc. pen.; Art. 81, 110, 640 cod. pen.: An appeal alleging procedural violations or lack of motivation is inadmissible if the second-instance court has already declared the contested act unusable or if the appellant fails to provide concrete alternative facts to interrupt the causal chain linking the defendant to the illicit profit in fraud cases.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility procedural violation claim fraud evidentiary inference causal chain interruption victim complaint exclusion manifestly unfounded appeal second instance review accusa di truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 153-bis cod. proc. pen.
Art. 512-bis cod. proc. pen.
Art. 727 cod. proc. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
artt. 111 Cost
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Testo completo

Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di Ernesto Pulvirenti e le memoriesopravvenute,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge processuale, in ordine agli artt. 111 Cost., nonché 153-bis, 512-bis e 727,cod. proc. pen., in ordine al difetto di contraddittorio derivante dall’acquisizionedella querela della persona offesa a fini probatori, in mancanza tuttavia diadeguate ricerche dirette ad accertarne l’effettiva irreperibilità, non considerache tale doglianza è stata accolta dal giudice di secondo grado con l’effetto didichiarare l’inutilizzabilità dell’atto richiamato, che non è stato considerato ai finidel giudizio di responsabilità (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenzaimpugnata);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge processuale e il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione,in ordine al giudizio di colpevolezza a carico del ricorrente per il reato di cui agliartt. 81, 110, 640, cod. pen., in quanto fondato sulle sole dichiarazioni dellapersona offesa contenute nella querela, risulta del tutto privo di correlazione conla motivazione della sentenza di impugnata, in quanto non considera che, perquanto già esposto al punto precedente, la corte di appello, accogliendo lacensura dell’odierno ricorrente, ha espunto la querela dal compendio probatorioposto a base della conferma della sentenza di primo grado in punto diaffermazione della responsabilità,(si veda pag. 8 della sentenza impugnata, ovela corte di appello conferma la partecipazione del ricorrente nella truffa sullabase della documentazione in atti relativi alla carta Postepay, dei documentiidentificativi, sull’accreditamento della somma provento della truffa sulla cartaPostepay ottenuta dall’imputato, della messaggistica whatsapp, delletestimonianze dei dipendenti della società titolare dell’attività gestoria avente adoggetto l’appartamento fraudolentemente locato);osservato che, in materia di truffa, costituisce massima di esperienzaritenere che colui il quale percepisce il profitto dell’illecito –e dunque ricevel’accredito delle somme fraudolentemente sottratte– sia anche il soggetto che haposto in essere la condotta decettiva, salvo che emergano elementi concretiidonei a interrompere tale nesso inferenziale o a prospettare l'intervento disoggetti terzi.

La riconducibilità del profitto all'autore dell’azione tipica segueinfatti un criterio di normalità causale: nel reato di truffa, il vantaggiopatrimoniale non costituisce un evento occasionale o estraneo alla condotta, mane rappresenta lo sbocco fisiologico. È quindi pienamente razionale desumere lariferibilità soggettiva dell’illecito dalla circostanza che l’imputato sia il destinatariodel provento, trattandosi di un fatto che, secondo l’esperienza comune,difficilmente si verifica a beneficio di un soggetto estraneo all’artificio o alraggiro.

Tale massima di esperienza, peraltro, non si traduce in un’inversionedell’onere probatorio, ma opera come criterio valutativo del compendio indiziario,suscettibile di essere superato attraverso l’allegazione di circostanze alternativespecifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale. Solo inpresenza di elementi di segno contrario, che collocano l’imputato fuori dallacatena causale –quali la prova dell’intervento autonomo di terzi, ovvero ladimostrazione di una intestazione meramente formale o la presenza di unacatena causale diversa da quella tipica- può essere neutralizzata, imponendo algiudice una più approfondita verifica.

Tale interruzione della catena causale nonè stata dedotta dal ricorrente, dal che discende -anche per questo- la manifestainfondatezza del motivo;considerato che la rilevata inammissibilità non è superata dalle memoriesopravvenute;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI