Italian Court dismisses appeal on receipt charges, citing judicial discretion on sentencing and lack of legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Monica Feroldi inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Feroldi argued that the lower court violated the law and lacked motivation regarding the conviction for receipt of stolen goods and the subsequent sentencing. The court rejected these claims, stating that the appeal's alleged defects did not emerge from the text and that sentencing falls within the judge's discretionary power, protected from review unless arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 1, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The court's evaluation of the overall social harm in receipt cases and the determination of the penalty belong to judicial discretion and are inadmissible for review if not arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
i;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Monica Feroldi,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge e il vizio di carenza di motivazione in ordine all’accoglimento dell’appellodel pubblico ministero e alla riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 648,comma primo, cod. pen., così come operata dalla corte d’appello in riforma dellasentenza di primo grado, risulta manifestamente infondato perché denuncia viziche non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale, per contro,illustra con argomentazioni logicamente lineari le ragioni a fondamentodell’esclusione dell’ipotesi attenuata del reato di ricettazione, dovendo lavalutazione giudiziale riguardare non solo il valore economico dell’oggetto delreato, bensì il disvalore complessivo del fatto, dedotto dagli indici fattuali di cuiall’art. 133, cod. pen. (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove, tra glielementi di rilievo, il giudice adito richiama anche la personalità negativa dellaricorrente, dedotta dai precedenti penali);che l’apprezzamento sulla gravità del fatto e alla determinazione della pena(pure censurata in seno al motivo in esame) appartiene alla discrezionalità delgiudice, ed è pertanto sottratta alla cognizione di legittimità, atteso che èinammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI